Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da una società spagnola che aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo dove era riportata la frase “La Mafia se sienta a la mesa” ed aveva ottenuto un diniego dall’EUIPO, anche alla luce della opposizione alla registrazione promossa dall’Italia, secondo la quale il marchio contestato era contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
La ricorrente società si era rivolta al Tribunale Ue chiedendo di annullare la decisione impugnata e di dichiarare valido il marchio contestato.
Respingendo le specifiche doglianze da questa avanzate, i giudici europei hanno ricordato come, secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume sono dichiarati nulli.
Nella specie, quindi, la commissione di ricorso aveva correttamente concluso che il marchio contestato, contrario all’ordine pubblico, fosse da ritenere nullo.
Una conclusione che, secondo il Tribunale UE - sentenza del 15 marzo 2018 relativa alla causa T-1/17 - non era messa in discussione dalla circostanza che la ricorrente avesse fatto riferimento a molti marchi dell’Unione europea, che includono l’elemento verbale “mafia”, nonché a due specifiche decisioni, al fine di dimostrare che il marchio contestato non era affatto contrario all’ordine pubblico.
Secondo giurisprudenza costante, infatti, le decisioni che le commissioni di ricorso dell’EUIPO devono adottare, in forza del richiamato regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale”.
Ne consegue che la legittimità di dette decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime.
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