Tremonti atto terzo. Sconto impossibile a novembre
Pubblicato il 30 ottobre 2009
Le regole dell’articolo 5, comma 1, del Dl n. 78/2009, sul calcolo degli acconti, producono effetto già dalla tornata di versamenti in scadenza a novembre. I criteri di calcolo sono dettati, oramai lo si sa, dalla circolare 44/E/2009, emanata il 27 ottobre. Che sostiene come per il calcolo con il metodo “previsionale” non possa essere attribuita rilevanza al risparmio d’imposta connesso all’applicazione del bonus da “Tremonti-ter”, in relazione al periodo di imposta 2009 o 2010. E la previsione in norma dell’efficacia della detassazione solo all’atto di versare le imposte dovute a saldo, comporta la sterilizzazione (dal giugno 2010) del beneficio fiscale anche ai fini dell’applicazione dell’altro metodo, quello “storico”, partendo dall’acconto dovuto per l’esercizio 2010 e fino al 2011.