Il 31 marzo rappresenta la deadline per il perfezionamento di alcune fattispecie previste dalla cosiddetta "Tregua fiscale" di cui alla Legge di bilancio 2023.
È stata infatti la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 a definire alcune specifiche misure per andare incontro alle esigenze di imprese e contribuenti che nell’attuale situazione di crisi risultano essere ancor di più penalizzati dagli effetti residui dell’emergenza pandemica e dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici.
Nello specifico, la Manovra per il 2023 ha disciplinato:
Alcune di queste misure agevolative hanno una scadenza che si identifica nella data del 31 marzo 2023.
In tale giorno, per esempio, è fissato il termine ultimo per il pagamento della prima o unica rata della sanatoria delle irregolarità formali, del ravvedimento speciale e della regolarizzazione degli omessi versamenti di rate (successive alla prima) dovute a seguito di acquiescenza, accertamenti con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
Il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
NOTA BENE: Se le violazioni formali non riguardano un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse.
Si ricorda che oltre al pagamento del dovuto, tale regolarizzazione si perfeziona con la rimozione (ove possibile e ove ancora utile) entro il 31 marzo 2024 delle irregolarità od omissioni commesse.
Anche il ravvedimento speciale ha il 31 marzo prossimo come termine di pagamento in unica soluzione o come prima rata di 8 trimestrali del quantum dovuto.
Tale forma di ravvedimento, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, consente, infatti, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata sempre il 31 marzo.
Per lo strumento la scadenza è doppiamente valevole poiché entro la stessa data non solo vanno corrisposti i pagamenti, ma vanno anche rimosse le irregolarità o le omissioni ravvedute.
La legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Tali norme sono state riviste dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe.
In particolare, la Legge n. 14/2023 ha disposto il differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale.
Inoltre, ha introdotto, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, la possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).
Di fatto, la norma ha previsto:
• il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
• fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.
La legge di Bilancio 2023 consente la definizione agevolata in adesione o in acquiescenza degli atti del procedimento di accertamento relativi ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, la disciplina interessa gli accertamenti con adesione (relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023), gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 o notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.
Anche per la regolarizzazione degli omessi versamenti di rate (successive alla prima) dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, vi è da rispettare la scadenza del 31 marzo 2023.
Per regolarizzare gli omessi/carenti versamenti di rate dovute a seguito dei suddetti istituti occorre effettuare il versamento integrale della sola imposta, senza corrispondere sanzioni e interessi.
il perfezionamento della definizione è subordinato al pagamento dell’intero ammontare, in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2023.
In alternativa si può optare per il frazionamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali deve essere assolta entro lo stesso termine del prossimo 31 marzo; mentre, i successivi appuntamenti in cassa sono fissati per il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Entro il 31 marzo 2023, dunque, va corrisposto l'intero importo dovuto, o la prima di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Disponibile dal 21 marzo 2023, sul canale YouTube dell’Agenzia, Entrate in Video, e sulla rivista telematica FiscoOggi, il video-convegno formativo della collana l’AgenziaInforma dedicato alla “Tregua fiscale”, che illustra e chiarisce le disposizioni a favore dei contribuenti, introdotte dalla legge di Bilancio 2023, per chiudere i conti con il Fisco.
Intervengono sei esperti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia Entrate-Riscossione.
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