Tregua estiva 2024 tra conferme e novità. Guida alle sospensioni e proroghe fiscali

Pubblicato il 25 luglio 2024

Come ogni anno, il periodo tra il 1° e il 20 agosto segna una tregua concessa dal Fisco ai contribuenti italiani, durante la quale si osserva una sospensione feriale delle scadenze fiscali e procedurali.

Questa pausa estiva è regolata da specifiche normative e decreti che dettagliano le modalità e le tempistiche delle proroghe e delle sospensioni.

NOTA BENE: Le misure adottate sono pensate per alleggerire il carico amministrativo sia per i contribuenti che per l'Amministrazione fiscale, mirando a ridurre lo stress e i potenziali errori in un periodo di bassa attività lavorativa.

Le principali disposizioni normative includono:

Anche i termini processuali relativi alla giustizia tributaria vengono sospesi, con una ripresa programmata a partire dal 1° settembre 2024.

Prima di vedere quali sono i termini che vengono rinviati, perché oggetto della cosiddetta “tregua fiscale”, vediamo le novità che sono state introdotte, per l’anno 2024, dai decreti attuativi della Delega fiscale.

Stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco, novità 2024

Nel 2024, le novità relative alla sospensione degli adempimenti tributari durante i mesi estivi e natalizi sono regolate dal Decreto legislativo n. 1/2024 (Decreto Adempimenti fiscali). Questo provvedimento legislativo è stato introdotto con l'obiettivo di alleviare la pressione amministrativa sui contribuenti, permettendo loro di gestire con maggiore tranquillità gli adempimenti fiscali e contributivi in periodi generalmente dedicati al riposo e alle festività.

Per tali ragioni, la tregua estiva si è allargata e non comprende più solo le scadenze fiscali, ma vengono sospesi anche i controlli dell’Agenzia delle Entrate (novità introdotta attraverso l’articolo 10 del Dlgs n. 1/2024).

Il decreto prevede, salvo eccezioni per casi di indifferibilità e urgenza, una sospensione per tutto il mese di agosto e dicembre delle comunicazioni relative a:

ATTENZIONE: L’articolo 10 del Decreto Adempimenti prevede che ci sono alcune eccezioni in cui l'Agenzia delle Entrate può, comunque, inviare comunicazioni o atti, definiti come casi di "indifferibilità e urgenza", che ricomprendono:

  1. il rischio che ritardare l'invio di comunicazioni o notifiche possa influire sul rispetto dei termini di prescrizione e decadenza per la riscossione delle somme dovute, compromettendo quindi il recupero finanziario (pericolo per la riscossione).
  2. l'invio di comunicazioni che includono la trasmissione di notizie di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale (notizie di reato);
  3. l'invio di atti a soggetti coinvolti in procedure concorsuali, per assicurare la tempestiva insinuazione nel passivo (procedure concorsuali).
È importante sottolineare che la sospensione riguarda l'invio delle comunicazioni, ma non interrompe il pagamento di quanto già dovuto per comunicazioni precedenti.

Inoltre, i termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali sono sospesi, ma rimangono alcune eccezioni, come i procedimenti per il rimborso IVA e le rateizzazioni (articolo 20 del D.Lgs 241/1997), che non sono soggette a sospensione.

Il decreto Adempimenti ha previsto, poi, una sorta di coordinamento con precedenti normative che regolano pause simili. Il rinvio è, nello specifico, all'articolo 7-quater del Decreto-legge n. 193 del 2016 e all'articolo 37 del Decreto-legge n. 223 del 2006

Queste disposizioni stabiliscono che, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno, sono sospesi:

Analizziamo, ora, nel dettaglio come funzionano le suddette scadenze e quali adempimenti sono effettivamente sospesi durante il mese di agosto 2024.

Proroga estiva delle scadenze fiscali: periodo 1° - 20 agosto 2024

Le scadenze fiscali italiane che ricadono tra il 1° e il 20 agosto 2024 – come accade ogni anno - godono di una proroga specifica, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 3-quater del Decreto Legge n. 16/2012.

Questo articolo prevede che gli adempimenti fiscali e i versamenti previsti dagli articoli 17 e 20, comma 4, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, originariamente previsti per il periodo 1° - 20/08, possano essere posticipati senza alcuna penalità o maggiorazione fino al 20 agosto.

NOTA BENE: Ciò significa, in pratica, che tutte le dichiarazioni fiscali e i pagamenti tramite Modello F24, che dovrebbero essere eseguiti nel corso di questi giorni di sospensione, possono essere deferiti fino alla nuova data limite, permettendo così ai contribuenti di adempiere alle proprie obbligazioni fiscali senza incorrere in sanzioni o costi aggiuntivi.

In pausa gli avvisi bonari e di liquidazione del Fisco

Alla proroga delle scadenze fiscali si affianca quella più lunga riguardante le azioni di controllo da parte del Fisco; misura introdotta a partire dal 2017, per effetto delle novità previste dal Decreto fiscale n. 193/2016.

Pertanto nel periodo estivo, precisamente dal 1° agosto al 4 settembre, l'Agenzia delle Entrate mette in pausa alcune delle sue attività di controllo e invio di comunicazioni, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 1/2024.

Nello specifico, il comma 2 dell’art. 10 del decreto Adempimenti prevede che resta invariato quanto stabilito dall’art. 7 quater, comma 17 del D.L. 193/2016. Pertanto, nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per i versamenti collegati:

Ciò vuol dire che se il termine di 30 giorni per adempiere a quanto richiesto dall’avviso bonario, oppure all’invio di informazioni e documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate, inizi a decorrere nel periodo che va dal 1° agosto 2024 al 4 settembre 2024, lo stesso slitterà al 5 settembre 2024.

ATTENZIONE: Sono esclusi però procedimenti specifici quali ispezioni o questioni relative ai rimborsi IVA.

Stop alle cartelle esattoriali

Parallelamente, la sospensione comprende anche gli invii di cartelle esattoriali e i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamenti automatici e controlli formali.

Infatti, come detto sopra, si applica già dal 2024 la cosiddetta “tregua estiva” dai controlli dell’Agenzia delle Entrate, introdotta con l’articolo 10 del Decreto legislativo n. 1/2024.

NOTA BENE: Pertanto, dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi gli invii di cartelle esattoriali e i termini di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamenti automatici e controlli formali.

Giustizia tributaria, sospesi i termini processuali

Nel contesto della giustizia tributaria, durante il mese di agosto si verifica una sospensione completa dei termini processuali, con la programmata ripresa delle attività a partire dal 1° settembre 2024.

In particolare, anche quest'anno, a partire dal 1° agosto e fino al 31 agosto 2024, scatta la sospensione del decorso dei termini processuali con riferimento al:

Questa pausa estiva ha implicazioni dirette sui termini per l'impugnazione degli atti; specificamente, se il termine per impugnare un atto inizia durante il periodo di sospensione, esso viene esteso, dando così ai contribuenti fino al 31 ottobre per presentare eventuali contestazioni legali.

Tale misura è pensata per garantire che i contribuenti non siano penalizzati da un calendario processuale che potrebbe costringerli a rispondere a questioni legali in un periodo generalmente riservato alle vacanze estive, assicurando così un'adeguata opportunità di preparazione e risposta nel contesto legale.

Inps, sospensioni

Sul fronte lavoro, infine, è da ricordare che nel periodo estivo, l'INPS interromperà l'emissione di comunicazioni come note di rettifica e diffide di adempimento, oltre a sospendere l'elaborazione delle istanze per il DURC online.

Queste istanze sono essenziali per verificare la regolarità contributiva, un requisito necessario per accedere ai benefici previsti dalle norme sul lavoro e dalla legislazione sociale.

Tali operazioni sono gestite attraverso il sistema "DurcOnLine" di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.), fondamentale per confermare la conformità contributiva delle aziende e dei lavoratori.

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