A breve datori di lavoro e professionisti saranno chiamati ad elaborare ed a corrispondere la c.d. tredicesima mensilità.
La predetta mensilità aggiuntiva costituisce un diritto retributivo per tutti i lavoratori dipendenti e fa parte della retribuzione differita ovverosia quella particolare tipologia di emolumento che matura nel corso di un dato periodo temporale e che viene corrisposta solo successivamente.
A differenza delle altre mensilità aggiuntive eventualmente previste dalla contrattazione collettiva, la tredicesima mensilità trova fonte legale nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070, sicché essa spetta indistintamente a tutti i soggetti in forza con contratto di lavoro subordinato.
Rispetto a quanto avvenuto nel corso del 2023, per l’anno 2024 non sarà applicabile, sulla retribuzione spettante dalla mensilità aggiuntiva in argomento, l’esonero contributivo IVS sulla quota a carico dei lavoratori dipendenti per espressa esclusione di legge.
Diversamente, per la corresponsione della tredicesima 2024 sarà necessario tener conto dell’eventuale autocertificazione presentata dai lavoratori dipendenti, rispetto alla sussistenza di specifici requisiti reddituali e familiari, per il riconoscimento del Bonus Natale previsto dall’art. 2-bis, decreto legge 9 agosto 2024, n. 113.
Tutti i dettagli nell'Approfondimento che segue.
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