La riforma fiscale operata con il decreto legislativo n. 216/2023 lascia immutate, nel 2024, le condizioni per la percezione del trattamento integrativo, in busta paga, da parte dei lavoratori dipendenti.
La stessa riforma fiscale prevede espressamente che l'aumento (+75 euro annui) delle detrazioni minime spettanti ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati non incida ai fini della verifica di spettanza del trattamento integrativo.
Il principale requisito per l’attribuzione del trattamento in parola è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR, sicché il previsto innalzamento dell’anzidetta detrazione avrebbe comportato la perdita del beneficio per alcuni dipendenti.
Complessivamente, dunque, la riforma aumenta la no tax area a 8.500 euro (in luogo dei precedenti 8.174) pur lasciando invariati i requisiti di spettanza del bonus in trattazione.
Tenendo conto delle indicazioni rese note dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro, per calcolare e applicare il trattamento integrativo, deve effettuare due operazioni. Quali sono?
Tutti i dettagli, con esempi di calcolo e un'infografica sui flussi procedurali, nell'approfondimento che segue.
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