Trattamento integrativo 2024, quando e quanto spetta

Pubblicato il 29 febbraio 2024

La riforma fiscale operata con il decreto legislativo n. 216/2023 lascia immutate, nel 2024, le condizioni per la percezione del trattamento integrativo, in busta paga, da parte dei lavoratori dipendenti.

La stessa riforma fiscale prevede espressamente che l'aumento (+75 euro annui) delle detrazioni minime spettanti ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati non incida ai fini della verifica di spettanza del trattamento integrativo.

Il principale requisito per l’attribuzione del trattamento in parola  è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), TUIR, sicché il previsto innalzamento dell’anzidetta detrazione avrebbe comportato la perdita del beneficio per alcuni dipendenti.

Complessivamente, dunque, la riforma aumenta la no tax area a 8.500 euro (in luogo dei precedenti 8.174) pur lasciando invariati i requisiti di spettanza del bonus in trattazione.

Tenendo conto delle indicazioni rese note dall’Agenzia delle Entrate, il datore di lavoro, per calcolare e applicare il trattamento integrativo, deve effettuare due operazioni. Quali sono?

Tutti i dettagli, con esempi di calcolo e un'infografica sui flussi procedurali, nell'approfondimento che segue.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Salva Casa: Linee guida ministeriali sulle modalità di applicazione

31/01/2025

CCNL Servizi assistenziali Uneba - Accordo di rinnovo del 24/1/2025

31/01/2025

Inps, aggiornati i minimali ed i massimali per il 2025

31/01/2025

Al via Decontribuzione Sud PMI: l’INPS spiega quando spetta l’esonero

31/01/2025

Al via la presentazione della Dichiarazione IVA 2025

31/01/2025

Transizione 5.0: chiusa la Piattaforma per aggiornamento

31/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy