Con messaggio n. 3505/2017 l’INPS ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta ed ha evidenziato che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dalla medesima data, non avrebbe potuto gestire le elaborazioni di conguaglio delle dichiarazioni 730/2017, seppure riferite al periodo di imposta dell’anno 2016.
Adesso, con messaggio n. 3820 del 4 ottobre 2017, l’Istituto ha comunicato che, poiché molti contribuenti, rientranti nella suddetta fattispecie, hanno comunque presentato il modello 730/2017 indicando l’INPS quale sostituto d’imposta, al fine di evitare disagi ai pensionati e considerata l’imminenza del termine previsto per la conclusione delle operazioni inerenti l’assistenza fiscale, l’Istituto effettuerà in via straordinaria i rimborsi o le trattenute derivanti da modello 730/2017.
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