Trasporto marittimo privato ed esclusivo con IVA al 22%

Pubblicato il 08 luglio 2019

Il trattamento IVA del trasporto di passeggeri effettuato mediante imbarcazione e le prestazioni aggiuntive al trasporto sono l’oggetto della risposta n. 225/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

L’Amministrazione finanziaria è stata interpellata da una società che svolge l’attività di trasporto urbano di passeggeri e che, in occasione della prossima stagione estiva, intende arricchire e ampliare la gamma dei servizi offerti alla clientela.

La stessa ritiene che i servizi che vuole offrire si compongono di una serie più o meno complessa di prestazioni tra loro accessorie o complementari. Tuttavia, dal momento che l’articolo 12 del Dpr n. 633/1972, nello stabilire che le prestazioni accessorie imponibili concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale, non fornisce un elenco né esaustivo né tassativo delle stesse, il contribuente chiede un parere sul corretto trattamento ai fini dell’IVA da applicarsi alle suddette prestazioni.

Agenzia: trasporto marittimo con esigenze turistico-ricreative soggetto ad IVA

Nella risposta n. 225 del 5 luglio 2019, l’Agenzia - dopo aver ricordato che la Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la disciplina fiscale ai fini dell’IVA delle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone e che una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima – specifica che per qualificare la stessa “occorre che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale”.

“Al contrario i corrispettivi di prestazioni distinte, anche se rese da un unico soggetto a favore dello stesso committente, vanno trattati fiscalmente in modo differente, secondo il loro proprio regime, quando non rispondono alle medesime finalità”.

Pertanto, se come nel caso di specie, il contribuente vuole fornire una diversa e più articolata prestazione, inclusiva di altri servizi, la cui finalità non è quella di integrare, completare e rendere possibile l’operazione principale del trasporto, ne deriverebbe - a detta dell’Agenzia delle Entrate - un servizio complesso destinato a soddisfare esigenze diverse rispetto a quella della mera mobilità dei passeggeri.

Si tratta, nello specifico, di esigenze turistico-ricreative che permettono di qualificare le prestazioni offerte come generiche e, quindi, da assoggettare a IVA con aliquota del 22%.

L’Agenzia, già in passato, in precedenti documenti di prassi, era giunta alle stesse conclusioni, asserendo che: l’esenzione da IVA non può riguardare l’utilizzo dei veicoli per il trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi l’intrattenimento con musica e pasti, l’attività di guida turistica e simili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy