Con la circolare 17 ottobre 2023, n. 87, l’INPS fornisce chiarimenti in merito ad alcuni profili operativi del nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative della cassa integrazione guadagni straordinaria erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale.
L’Inps specifica che ai fini della determinazione della retribuzione lorda di riferimento vanno considerati tutti i periodi di mancata prestazione (malattia, maternità, allattamento, adozione, affidamento, permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, congedo parentale, malattia del bambino, donazione di sangue, esami universitari, mancato impiego da parte dell’azienda, CIGS a zero ore).
NOTA BENE: Ai fini del calcolo si considerano escluse le prestazioni relative a provvedimenti disciplinari.
A partire dal 1° aprile 2023, il periodo utile da considerare per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento è individuato nei dodici mesi immediatamente precedenti la domanda.
A partire dal 17 ottobre 2023 il periodo di riferimento dei 12 mesi, utile per la determinazione della retribuzione lorda di riferimento, dovrà essere considerato “mobile” con la possibilità di retrocedere nel tempo la finestra temporale di osservazione, fino alla individuazione di dodici retribuzioni mensili utili.
Nello specifico, si fa riferimento a tutti i casi in cui il lavoratore, nei 12 mesi precedenti l’istanza, o anche solo in alcuni di essi, non abbia prestato la propria attività lavorativa a causa di eventi di diversa natura (maternità, CIGS a zero ore, periodi prolungati di malattia).
L’Inps elenca le seguenti ipotesi:
A partire dal mese di competenza giugno 2022 (successivamente posticipato al mese di competenza di ottobre 2022), i datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “4P”, avente il significato di “Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale” sono obbligati ad esporre in Uniemens la retribuzione mensile di riferimento utile al calcolo della prestazione integrativa erogata dal Fondo.
Si precisa che nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, utilizzato per la denuncia della retribuzione mensile, le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero.
In caso di denunce Uniemens individuali riferite a porzioni di mese, la retribuzione non dovrà essere calcolata in rapporto all’intero mese, bensì al numero di giorni cui la denuncia si riferisce.
Dal 1° giugno 2022 non è necessario inviare dei file mensili contenenti le informazioni necessarie al pagamento della prestazione integrative dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria.
Inoltre, dal 1° aprile 2023 i datori di lavoro non sono più obbligati a indicare, per ciascun lavoratore, la retribuzione lorda mensile, il numero di ore medie e gli altri dati utili alla determinazione dell’ammontare del trattamento integrativo.
Ai fini della presentazione della domanda sarà necessario accedere sul portale INPS, scrivendo sulla barra di ricerca "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" alla voce "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", il sito permetterà di accedere come "Amministrazioni, Enti e Aziende" oppure "Intermediari e consulenti", previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Al termine dell’autenticazione, bisognerà selezionare nel menù "CIG e Fondi di solidarietà"> "Invio domande assegno emergenziale".
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