Ancora chiarimenti sull'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Precisamente sulla determinazione del volume d'affari ai fini della decorrenza – dal 1° luglio 2019 oppure dal 1° gennaio 2020 - del nuovo obbligo di invio telematico dei corrispettivi.
Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 127/2015 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, i commercianti al minuto e attività assimilate hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo di trasmissione online è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro l’anno e per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni esercitate entro il 31 dicembre 2018.
La norma non fornisce indicazioni sulle modalità di determinazione del suddetto ammontare del volume d’affari, così l’Amministrazione finanziaria è intervenuta, più volte, per rispondere ai dubbi sollevati al riguardo.
Da ultimo, lo ha fatto con la risposta ad interpello n. 209 del 26 giugno 2019.
Una società, che effettua cessioni di beni soggette a fatturazione, oltre che cessioni al dettaglio documentate mediante scontrino fiscale, si rivolge all’Amministrazione finanziaria per sapere come determinare il volume d’affari complessivo al quale fare riferimento ai fini della decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Nella risposta ad interpello n. 209/2019, l’Agenzia ricorda che la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente.
Inoltre, nella sua precedente risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019, l’Agenzia ha già dettagliato che in assenza di specifiche indicazioni contenute nella normativa di riferimento, “per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. […]”.
Pertanto, secondo l’Agenzia, nella determinazione del volume d'affari (superiore a 400 mila euro) ai fini della decorrenza (1° luglio 2019 oppure 1° gennaio 2020) dell'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, il volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo ad una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).
Con riferimento al caso di specie, quindi, quantificato il volume di affari ai fini Iva per il 2018 in un certo ammontare, la società istante ha l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".