L’Inps con il messaggio 27 novembre 2020, n. 4484, in attesa della prossima circolare di imminente pubblicazione circa la nuova disciplina dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 previsti dal Decreto Ristori, chiarisce i dubbi generati dall'art. 12, comma 5, secondo periodo del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, sui termini di invio delle domande per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario.
Invero, ancorché il legislatore abbia - erroneamente - indicato, in fase di prima applicazione della norma, quale termine decadenziale per l'invio delle domande la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge - e dunque il 30 novembre 2020 -, l'Istituto, così come previsto dalla disciplina generale sin'ora attuata dal Governo sugli ammortizzatori sociali Covid-19, ritiene che deve intendersi valido il primo periodo del medesimo comma 5, ai sensi del quale le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Pertanto, in ossequio alla ratio della norma, che intende certamente introdurre un termine di maggior favore in fase di prima applicazione della disposizione, le domande aventi ad oggetto periodi di sospensione o riduzione dell'attività decorrenti dal mese di novembre 2020 potranno essere utilmente trasmesse entro l'ordinaria scadenza fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).
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