La Direzione regionale Piemonte, rispondendo ad una istanza di interpello su un caso di trasformazione societaria da commerciale a semplice, fornisce un chiarimento molto importante sia per coloro che hanno già realizzato trasformazioni agevolate nel corso del 2016 sia per coloro che saranno interessati a sfruttare la riapertura dei termini prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 565).
L'istante chiede di sapere se nel caso di esercizio dell'opzione per la trasformazione agevolata in società semplice, l'indicazione dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva debba avvenire nella dichiarazione relativa al periodo ante trasformazione (modello UNICO SP privo del quadro “assegnazione o cessione dei beni ai soci”), oppure nella dichiarazione relativa al periodo successivo alla trasformazione, che termina al 31/12/2016, e quindi sul modello di dichiarazione UNICO SP 2017 che conterrà il suddetto quadro.
La DRE Piemonte, nella risposta all'interpello n. 901-535/2016, conclude che la trasformazione da società di persone commerciale in società semplice non determina alcuna interruzione del periodo d’imposta e, di conseguenza, in applicazione delle regole di cui agli articoli 170 del Tuir e 5-bis del Dpr 322/98, l’operazione straordinaria di trasformazione societaria non comporta specifici obblighi dichiarativi.
La società istante dovrà, quindi, presentare un'unica dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.
Pertanto, dovendo essere presentata un'unica dichiarazione dei redditi per l'intero esercizio 2016, il modello da presentare nel 2017 è il modello UNICO SP 2017, a nulla rilevando il fatto che l’ente abbia abbandonato, con la suddetta operazione, il regime d’impresa, se non per i diversi quadri dichiarativi che andranno compilati prima e dopo la trasformazione.
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