La trasformazione da società commerciale in società semplice dopo un lungo dibattito è stata ritenuta un’operazione ammissibile sul piano civilistico.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo studio n. 44-2023/T, approfondisce alcuni aspetti di questa operazione di trasformazione, sia sotto il profilo fiscale che civile, offrendo una guida agli operatori interessati.
Si legge nel documento del Notariato che la trasformazione di società commerciale in società semplice agevolata è stata favorita anche da specifiche agevolazioni in materia di imposte sui redditi, che sono state riproposte con l’introduzione dell’art. 1 commi da 100 a 105 della legge n 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), visto che la trasformazione regressiva in argomento ne potrebbe costituire un fatto generatore, a differenza delle altre fattispecie di trasformazione societaria che invece sotto tale profilo risultano neutrali ex art. 170 Tuir.
In primo luogo, viene evidenziato come l’operazione straordinaria in oggetto sia dotata sul piano fiscale di un proprio statuto che la differenzia dalle altre fattispecie di trasformazione societaria e dalle altre operazioni agevolabili.
La richiesta di procedere con una trasformazione di società commerciale in società semplice applicando le agevolazioni di cui alla Legge 197 del 2022 comporta una duplice verifica preventiva:
Secondo una verifica preventiva della fattibilità dell’operazione su un piano reddituale, la scelta di avvalersi della soluzione della trasformazione di società commerciale in società semplice deve essere vagliata in un’accezione più ampia e non limitata alla sola verifica delle condizioni indicate dalla Legge n 197 del 2022.
Nello specifico ed in via preventiva occorrerà verificare, caso per caso, se l’attività effettivamente svolta dalla società commerciale che intenda trasformarsi, che è assoggettata per legge al regime dei redditi d’impresa, possa essere ritenuta compatibile con il regime dei redditi proprio delle società semplici immobiliari.
Queste ultime, infatti, non potendo svolgere attività commerciale, potrebbero maturare solo redditi classificabili per la specifica attività immobiliare che andrebbero a svolgere, come redditi fondiari e/o come redditi diversi, a seconda se la relativa componente immobiliare risulti produttiva di ricchezza in senso statico o dinamico.
Per tale ragione prima ancora di deliberare/decidere per la trasformazione in società semplice occorrerà verificare se effettivamente ne sussistano i presupposti reddituali.
NOTA BENE: Solo nel caso in cui si sia risolta positivamente la prima verifica si potrà procedere con il secondo step consistente nell’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge 197/2022
E’ da ricordare che la nuova normativa ha previsto una serie di condizioni specifiche che devono sussistere, tutte e congiuntamente, per ritenere agevolabile la trasformazione regressiva in argomento (quali: tipo di società, qualifica dei soci, natura dei beni, profilo temporale).
NOTA BENE: La ricorrenza di uno solo e non degli altri requisiti, o solo di alcuni di essi, dunque non consentirà di ritenere applicabile la normativa in oggetto.
In chiave notarile è opportuno dar conto della ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge facendole risultare da una griglia da riportare nel corpo dell’atto unitamente ad altri elementi che saranno indicati più avanti
Il Consiglio Nazionale del Notariato evidenzia come la stessa operazione di trasformazione, comportando la cessazione dell’attività d’impresa, a differenza delle altre fattispecie di trasformazione di società in generale, può costituire anche un presupposto per l’applicazione della disciplina Iva.
Viceversa non subisce un trattamento diverso rispetto alle ulteriori ipotesi di trasformazione societaria in ordine all’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali che saranno dovute sempre in misura fissa
Con lo Studio in oggetto si vuole, dunque, analizzare in chiave tributaria l’operazione straordinaria citata offrendo alcuni spunti pratici per la soluzione delle questioni che potrebbero presentarsi più frequentemente.
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