In caso di trasferta del lavoratore, le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro documentate attraverso l'estratto conto della carta aziendale danno prova ai fini della non imponibilità Irpef in capo al dipendente.
L’interessante chiarimento è arrivato con la risposta n. 22 del 4 ottobre 2018 dell’agenzia delle Entrate, su istanza di un datore di lavoro che gestisce le trasferte dei dipendenti attraverso una procedura automatizzata, con la quale il lavoratore, dopo aver ottenuto l’autorizzazione alla trasferta, procede a prenotare il viaggio più idoneo ed effettua il pagamento dei titoli di trasporto con carta di credito aziendale. Successivamente, la società emittente la carta di pagamento mette a disposizione della società un estratto conto in formato digitale con cadenza mensile, contenente tutti i dettagli delle transazioni effettuate nel mese stesso.
L’istante chiede se le spese pagate direttamente per il trasporto dei propri dipendenti in trasferta, in tutti i casi in cui non sia prevista l’emissione di biglietti cartacei, possano essere considerate idoneamente documentate attraverso l’attestazione delle stesse spese tramite l’estratto conto stampato su supporto cartaceo, senza che sia necessario allegare alla nota le spese di trasferta. Ciò ai fini dell’applicazione della non imponibilità della spesa stessa, a norma dell’art. 51, comma 5, del TUIR e della conseguente non applicazione della ritenuta, di cui all’art. 23, comma 2, lett a, del d.P.R. n. 600/1973.
Il comma 5 dell’art. 51 in questione prevede che non debbano essere addossate al lavoratore le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro quando il primo svolge l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro.
Dall’esame della documentazione prodotta dall’istante, si rileva che l’estratto conto rilasciato dalla società che ha emesso la carta di pagamento e trasmesso, su supporto cartaceo, alla società (contenente tutti i dati identificativi della trasferta), confermato dalla validazione della nota spese del dipendente, è idoneo ad attestare lo spostamento della sede di lavoro e l’utilizzo del servizio di trasporto da parte del dipendente, pur in assenza dell’allegazione dei documenti elettronici di trasporto rilasciati dai diversi vettori.
Da qui la non imponibilità delle spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.
I documenti di trasporto elettronici dovranno essere conservati al fine di un eventuale riscontro in sede di controllo.
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