Un trasferimento è giuridicamente legittimo quando sussistono le ragioni tecniche, organizzative e produttive che lo giustificano. Lo ricorda l’ordinanza emessa il 29 giugno 2006 dal giudice del Lavoro di Civitavecchia. Il caso esaminato riguardava un lavoratore in scadenza di contratto e senza prospettive di ricollocazione nella proprie zona, che veniva trasferito in altra sede. Il lavoratore aveva impugnato il trasferimento, ritenuto privo dei requisiti e, peraltro, considerato illegittimo rispetto alla tutela di cui all’articolo 33, comma 5, della legge 104/1992 (inamovibilità del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap) poiché su egli gravava l’impegno di assistere la moglie affetta proprio da handicap.
Ma, ritenendo che il trasferimento fosse legittimo perché determinato dalla soppressione del posto e dalla contestuale vacanza di altra posizione lavorativa compatibile con la qualifica del dipendente, il giudice del Lavoro ha anche ritenuto non venire in rilevo il diritto all’inamovibilità, che presuppone il riconoscimento (non avvenuto) dell’handicap da parte della commissione medica.
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