Transfer pricing: procedura per la rettifica in diminuzione del reddito

Pubblicato il 31 maggio 2018

Approvato in via definitiva il provvedimento agenziale che consente la presentazione delle istanze per ottenere il riconoscimento di riduzioni del reddito a seguito di accertamenti alle consociate estere. Si completa così il percorso di adeguamento della disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (transfer pricing), dopo l’emanazione del decreto MEF del 14 maggio 2018.

La normativa italiana per la rettifica in diminuzione del reddito

Si tratta del provvedimento del 30 maggio 2018, con il quale l’Agenzia delle Entrate detta le disposizioni per l’attuazione della procedura prevista dal nuovo articolo 31-quater, comma 1, lettera c, del Dpr n. 600/1973, introdotto dal Dl n. 50/2017.

Il nuovo articolo (lettera c) prevede a favore dei contribuenti soggetti a rettifiche in aumento definitive e conformi al principio di libera concorrenza, effettuate da Stati con i quali sono in vigore delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi e che consentano un adeguato scambio di informazioni, la facoltà di accedere ad una procedura finalizzata all’emissione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un atto idoneo a riconoscere in Italia una rettifica in diminuzione del reddito di cui all’art. 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR.

Era demandato ad un successivo provvedimento delle Entrate il compito di individuare le modalità e i termini della procedura.

Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

Con il provvedimento del 30 maggio, quindi, l’Agenzia delle Entrate, al fine di completare l’implementazione della nuova normativa, detta le disposizioni per l’attuazione della procedura che può essere attivata per ottenere il riconoscimento in Italia di una variazione in diminuzione del reddito a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi, che consenta un adeguato scambio di informazioni.

Si definiscono, così, le regole di uno degli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per ottenere, nell’ambito della disciplina transfer pricing, il riconoscimento fiscale delle rettifiche in diminuzione del reddito.

In particolare, l’Agenzia disciplina, ora, i seguenti aspetti della procedura:

Soggetti che possono avviare la procedura

Possono avviare la procedura per il riconoscimento di una variazione in diminuzione della base imponibile a fronte di una rettifica in aumento, definitiva e conforme al principio di libera concorrenza, effettuata da uno Stato estero:

Accesso alla procedura per la rettifica in diminuzione

Per accedere alla procedura di riconoscimento della rettifica estera in aumento per i prezzi di trasferimento, le imprese devono indirizzare un’istanza all'ufficio “Accordi preventivi e controversie internazionali” dell’Agenzia delle Entrate, nella quale deve essere indicato, tra gli altri elementi, lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l’attivazione.

L’istanza può essere inoltrata attraverso una delle seguenti modalità:

Conclusione della procedura

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza, con l’emissione di un atto motivato dell’Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito.

In caso di eventuale mancato riconoscimento della variazione in diminuzione, non risultano pregiudicati, per il contribuente, i termini per l’attivazione dello strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali indicato nell’istanza.

Infine, specifica l’Agenzia che, in caso di rigetto dell’istanza di riconoscimento della variazione in diminuzione al termine della procedura, le imprese interessate avranno comunque la facoltà di attivare direttamente la procedura per la risoluzione delle controversie prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

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