Il Ministero dell’Economia ha reso noto di aver messo in pubblica consultazione il pacchetto di misure volto a regolarizzare i prezzi di trasferimento di beni e servizi nelle operazioni infragruppo, per prevenire fenomeni di elusione fiscale e dare certezza alle imprese.
Si tratta di due provvedimenti sui quali si potranno inviare eventuali pareri fino al prossimo 21 marzo.
Nello specifico, è stata pubblicata online la bozza del decreto attuativo della norma contenuta nella Manovra correttiva del 2017 (Dl n. 50/2017), che allinea i metodi di valutazione sui prezzi di trasferimento alle linee guida Ocse e la bozza del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che fissa la procedura per il rimborso delle maggiori imposte italiane nel caso di rettifiche di transfer pricing su consociate estere. A ciò sono state aggiunte anche le linee guida Ocse tradotte in italiano.
Si ricorda che i provvedimenti pubblicati nascono per rendere operative le modifiche normative conseguenti alle novità apportate alle linee guida Ocse, come derivanti dal progetto Beps, che consentono di allinearsi meglio al principio di libera concorrenza.
Il fine è quello di offrire una maggiore certezza del diritto a tutte quelle aziende che operano oltreconfine, con imprese controllate o controllanti, definendo in maniera univoca il perimetro applicativo attraverso, per esempio, la definizione di imprese associate e di operazioni controllate. Inoltre, è stato anche ampliato il numero dei metodi che si possono applicare per la determinazione dei prezzi di trasferimento ed è stato stabilito anche il principio di utilizzo di quello più appropriato a seconda del caso. In particolare, il decreto in bozza recepisce i cinque metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento secondo regole di libera concorrenza, già comunemente adottati in sede Ocse.
Nello specifico, con il Dm che attua l’articolo 110, comma 7, del Tuir, a seguito della riscrittura operata dal Dl n. 50/2017, si vuole sostanzialmente recepire la prassi internazionale in materia di transfer pricing, grazie al superamento del concetto di valore normale proprio ed al conseguente adeguamento della disciplina interna ai principi Beps.
A tal fine è stata introdotta nel provvedimento una nuova definizione di “imprese associate” alle quali applicare le regole del transfer pricing.
Si considerano tali l’impresa residente e le società non residenti quando una di esse partecipa direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o anche quando una o più persone esercitano un’influenza dominante sulle decisioni commerciali e finanziarie dell'altra impresa.
Da un punto di vista oggettivo, invece, viene definito il concetto di “operazione controllata”, considerando tale qualsiasi operazione intercorrente tra imprese associate. In altri termini, tutte quelle operazioni di natura commerciale o finanziaria tra imprese associate che risultano comparabili a quelle delle corrispondenti “operazioni non controllate” (ossia, operazioni tra parti indipendenti).
Tali precisazioni si dimostrano molto importanti, non solo per le imprese che operano oltreconfine e che spesso sono in difficoltà in caso di accertamenti fiscali, come dimostra il numero dei contenziosi che ne scaturiscono, ma anche per gli stessi organi dell’Amministrazione finanziaria nel momento in cui vanno ad effettuare eventuali controlli.
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