Tosap non dovuta se il concessionario dell'area demaniale è semplice sostituto del Comune
Pubblicato il 26 ottobre 2009
In tema di Tosap sulle aree pubbliche da adibire a parcheggio, la sentenza n.
19843, del 15 settembre scorso, afferma che la tassa è dovuta a meno che il Comune non abbia esercitato il potere di ridurla o annullarla. L’esenzione dal tributo - articolo 49, comma 1, punto a) del Dlgs n. 507/93 - si applica alle occupazioni di suolo da adibire a parcheggio se il concessionario opera da semplice sostituto del Comune, nel qual caso quest’ultimo sarebbe il vero occupante. Tramite la lettura della concessione (e delle clausole in essa contenute) il giudice può stabilire se la Tosap sia dovuta. A tal fine, l’ente locale può prevedere la debenza della Tosap nella concessione stessa, fugando così ogni dubbio interpretativo.