Registro titolare effettivo, cosa fare per prepararsi alla scadenza

Pubblicato il 21 novembre 2023

Il 20 novembre 2023 sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti in materia di “Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi”.

Le Faq, attese da tempo, sono state elaborate congiuntamente dal MEF, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF).

Lo scopo è quello di fornire chiarimenti agli operatori in merito:

  1. all’identificazione del titolare effettivo;
  2. all’individuazione dei dati e delle informazioni da comunicare al Registro dei titolari effettivi.

Si ricorda che il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 09 ottobre 2023. Tale provvedimento fissa il termine perentorio dei 60 giorni dalla sua pubblicazione per effettuare la comunicazione del titolare effettivo. Pertanto, dal 10 ottobre e fino all’11 dicembre 2023, tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust devono comunicare, attraverso una apposita procedura telematica, al nuovo registro istituito presso le Camere di commercio i loro titolari effettivi.

SCADENZA: Dunque, il termine finale per la comunicazione del titolare effettivo per le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari già costituiti alla data del 9 ottobre 2023, è l'11 dicembre 2023.

Con l’approssimarsi di tale data, in Parlamento è stato presentato un emendamento che si muove nella direzione di voler spostare la scadenza per la comunicazione del titolare effettivo, rinviandola al 6 febbraio del 2024.

Le Faq che sono state pubblicate il 20 novembre tentano di fare chiarezza su alcune questioni dubbie.

In particolare, sono stati sciolti alcuni interrogativi sull’identificazione del titolare effettivo:

Ancora è stata chiarita:

Vediamo di seguito alcune delle risposte più significative.

Intanto, si ricorda che un utile strumento per venire a conoscenze delle informazioni necessarie alla “prima comunicazione” è rappresentato dal Manuale Operativo, messo a punto da Unioncamere.

Pubblica amministrazione, come va identificato il titolare effettivo?

Per l'individuazione in concreto del titolare effettivo nelle pubbliche amministrazioni è opportuno basarsi sulla verifica degli assetti organizzativi o statutari dell'ente.

Pertanto, la risposta specifica che ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni, come definite dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il criterio residuale di cui all’articolo 20, comma 5, del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico.

Procedure esecutive o concorsuali, titolarità effettiva

Il titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. pp), del Dlgs n. 231 del 21 novembre 2007, è “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.

Vista l’esigenza, per finalità antiriciclaggio, di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva in tali fattispecie è da individuarsi con riguardo al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva o concorsuale, quale “ultimate beneficial owner”.

Dunque, nell’ambito di rapporti o operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, il TE è riconosciuto in quel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa.

NOTA BENE: Pertanto, è il professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare o il curatore fallimentare che deve essere identificato come “esecutore”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. p), del Dlgs n. 231/2007 ovverosia come “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”.

Nel caso in cui tale soggetto sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’articolo 20 del Dlgs 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.

Enti ecclesiastici e Titolare effettivo, quale criterio trova applicazione?

Ai fini dell’individuazione del titolare/i effettivo/i degli enti ecclesiastici, la FAQ n. 4 effettua una distinzione tra:

e

Con riguardo ai primi, si specifica che essi sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede.

E proprio per essere iscritti nel registro delle persone giuridiche in prefettura, per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti trova applicazione l’articolo 20, comma 4, del Dlgs n. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: i fondatori, se in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.

Nella FAQ successiva viene sciolto il dubbio circa l’obbligo di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle Imprese.

Gli enti ecclesiastici riconosciuti, in quanto tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, soggiacciono all’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese. Viceversa, per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti il suddetto obbligo di comunicazione non trova applicazione.

Società di capitali e criterio residuale

Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di una società di capitali, trovano applicazione, in via prioritaria, il cosiddetto criterio della proprietà e il c.d. criterio del controllo (commi 2 e 3 dell’art. 20 Dlgs n. 231/2007).  

Nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta) da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo. Viceversa, al criterio del controllo si farà ricorso soltanto in via subordinata, “nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente”.

NOTA BENE: Nell’ipotesi in cui l’applicazione di entrambi i precedenti criteri non abbia consentito di identificare il titolare effettivo, si applica il c.d. criterio residuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 20, secondo cui il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.

In ogni caso, nell’individuazione del titolare effettivo per le società di capitali, i soggetti obbligati tengono conto di ogni informazione a loro disposizione per individuare la persona fisica nell’interesse della quale è effettivamente instaurato il rapporto o eseguita l’operazione.

Infine, da segnalare che anche per le fondazioni bancarie trova applicazione il citato criterio residuale.

Pertanto, per le fondazioni bancarie il titolare effettivo deve essere individuato in capo a chi, in base alle disposizioni statutarie o agli assetti organizzativi, detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della fondazione bancaria stessa.

Usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, chi è il TE?

Molto importante la FAQ n.11 che specifica tenuto conto che, ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, occorre individuare la persona fisica (o le persone fisiche) beneficiaria sostanziale del rapporto o dell’operazione, in caso di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si considerano titolari effettivi rispettivamente l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea.

NOTA BENE: Nel caso in cui, invece, il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi tanto il nudo proprietario quanto l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, in quanto entrambi sono beneficiari sostanziali dell’operazione, posto che le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile).

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