Tirocinio senza preselezione informatica

Pubblicato il 11 novembre 2010 Nella seduta del 10 novembre scorso, l'Aula del Senato, procedendo con l'esame del testo di riforma della professione forense, ha provveduto ad approvare l'articolo 39 del provvedimento concernente i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio legale.

Nel dettaglio, è stata eliminata dal testo la previsione della prova informatica preselettiva di ingresso al registro dei praticanti. Per l'iscrizione sarà quindi sufficiente aver conseguito la laurea in giurisprudenza. Approvato anche l'emendamento che prevede l'incompatibilità del tirocinio con qualunque rapporto di impiego pubblico e l'applicazione, al praticante, di tutte le eccezioni previste per l'avvocato dall'articolo 18; in ogni caso, le nuove norme consentono il contestuale svolgimento del tirocinio e di attività di lavoro subordinato privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento. Respinti gli emendamenti che miravano a garantire un equo compenso ai tirocinanti anche se agli stessi viene comunque riconosciuto il diritto a un rimborso spese e ad un riconoscimento dell'apporto professionale dopo lo svolgimento di un anno di praticantato.

Nella seduta precedente, del 9 novembre, i senatori hanno provveduto all'approvazione degli articoli dal 25 al 38 del testo con accantonamento dell'articolo 32 sulla durata e la composizione del Cnf. Le norme approvate riguardano i compiti, le funzioni ed il funzionamento del Cnf e, tra le altre previsioni, la possibilità per le università e i consigli dell'ordine degli avvocati di stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario nonché di istituire osservatori permanenti congiunti.
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