E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016, per entrare in vigore a partire dal 3 giugno, il nuovo “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Il testo, su cui sono stati uditi i prescritti pareri del Consiglio nazionale forense e del Consiglio di Stato, disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio, le procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato dell'Unione europea.
Le novellate regole si applicano ai tirocini iniziati a partire dall’entrata in vigore del regolamento.
E’, inoltre, specificato che ai tirocini in corso continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.
Viene anche disciplinata la possibilità di anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari.
A tal fine, è prescritto che entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento, il Consiglio nazionale forense stipuli una convenzione quadro con la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, al fine di disciplinare lo svolgimento del tirocinio in costanza dell'ultimo anno di studi universitari.
Possibilità, altresì, di svolgimento di un semestre di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea.
Il tirocinio – si legge nel testo del regolamento - deve essere svolto con assiduità (frequenza continua dello studio per almeno 20 ore settimanali), diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Nell’ipotesi di sostituzione di un periodo di pratica presso lo studio professionale con una delle forme alternative previste dalla legge, deve essere comunque sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
La pratica legale deve essere svolta, di regola, in forma continuativa e l’eventuale interruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi può essere giustificata soltanto da accertati ed individuati motivi.
Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad un rapporto di lavoro, nel qual caso il praticante deve informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro medesimo.
Spetta quindi al consiglio dell'ordine accertare l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e verificare che l’attività lavorativa si svolga secondo modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del praticantato.
Il regolamento è contenuto nel Decreto del ministero della Giustizia n. 70 del 17 marzo 2016.
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