Con il Pronto Ordini n. 100/2017, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti risponde al quesito se un tirocinante in possesso di una laurea magistrale in convenzione può ottenere l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A, qualora abbia iniziato il tirocinio dopo il conseguimento della stessa e non contestualmente agli studi.
Ricorda il Cndcec che l'esonero in questione è regolamentato dall'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n. 139/2005, che ne fissa le condizioni.
Sulla base del suddetto dettato normativo, il PO n. 100/2017 specifica che: l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo è ricondotto al conseguimento di una laurea in convenzione ed è irrilevante il momento in cui il tirocinio è iniziato.
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