Tirocini extracurriculari con indennità di partecipazione più ricca

Pubblicato il 29 maggio 2023

Sale da 300 a 500 euro la soglia massima dell’indennità mensile di partecipazione ai tirocini extracurriculari a carico del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” - PON IOG: lo ha comunicato l’ANPAL con la nota del 25 maggio 2023, n. 6902.

I nuovi importi sono riconosciuti a valere sul Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e si applicano a tutti i soggetti, ivi compresi soggetti disabili e persone svantaggiate, e anche ai tirocini extracurriculari in corso di svolgimento.

ANPAL ha aggiornato la scheda misura 5 (tirocinio extracurriculare) e la scheda misura 5 bis (tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica).

Analizziamone i contenuti.

Definizione generale di tirocinio extracurriculare

Il tirocinio è definito dal legislatore (art. 1, commi 720-726, legge 30 dicembre 2021, n. 234, cd. legge di Bilancio 2022) come “un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

Se funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio è curriculare.

I tirocini diversi da quelli curriculari, vale a dire i tirocini extracurriculari, sono finalizzati ad orientare le scelte professionali dei giovani attraverso un periodo di formazione on the job.

Il Governo e le regioni sono stati incaricati di individuare, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, nuove linee-guida condivise per i tirocini extracurriculari secondo i criteri espressamente indicati dal legislatore (art. 1, commi 721, legge di Bilancio 2022) e principalmente finalizzati a contrastarne l’uso distorto.

L’attivazione di un tirocinio è subordinata alla stipula di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante presso il quale si svolgerà il tirocinio, corredata da un piano formativo.

Il tirocinio non è un rapporto di lavoro e, se svolto in modo fraudolento, comporta l’applicazione di sanzioni (50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio a carico del soggetto ospitante).

NOTA BENE: L’accordo sulle nuove linee guida era atteso entro il 30 giugno 2022. Attualmente occorre fare riferimento all’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017. Per l’operatività delle disposizioni della legge di Bilancio 2022 si rinvia alla nota n. 530/2022 e alla nota n. 1451/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Scheda misura 5: tirocinio extracurriculare

I tirocini extracurriculari a carico del PON IOG, della durata massima di 6 mesi (12 mesi per i disabili e per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91), hanno lo scopo di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani studenti, disoccupati e/o inoccupati mediante la formazione on the job e attestazione/certificazione delle competenze acquisite.

Per i tirocini regionali, all’ente promotore è riconosciuta una remunerazione modulata in base al profilo del giovane e alle differenze territoriali. La remunerazione è erogata, a costi standard, a risultato, a partire dal trentesimo giorno dalla fine del tirocinio (per gli importi si veda la tabella contenuta nella scheda misura 5).

In caso di trasformazione del tirocinio in un contratto di lavoro, sono previste inoltre le remunerazioni previste dalla scheda 3 “accompagnamento al lavoro”.

La soglia massima dell’indennità mensile a carico del PON IOG è stata elevata a 500 euro anche per i tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate.

È fatta salva la possibilità per Regioni/PA di incrementare tale con risorse proprie o a carico dei soggetti ospitanti.

Scheda misura 5 bis: tirocinio extra-curriculare in mobilità geografica

A valere sul PON IOG sono inoltre agevolati i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio.

Anche in tal caso la durata massima dei tirocini è di 6 mesi e di 12 mesi per i disabili e per le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91).

Al giovane tirocinante in mobilità interregionale è riconosciuta una indennità di partecipazione a carico del PON IOG dalla soglia massima di 500 euro, anche per i tirocini svolti da soggetti disabili e da persone svantaggiate nonché un rimborso per la mobilità geografica previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016. 

Le Regioni/PA potranno incrementare l'importo relativo all'indennità di tirocinio con risorse proprie o a carico dei soggetti ospitanti.

Al giovane tirocinante in mobilità transnazionale sono riconosciuti, per il periodo di tirocinio, un rimborso per la mobilità geografica, previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, un rimborso per i costi di formazione generale e il diritto all’erogazione di un corso di formazione linguistica di gruppo per un massimo di40 ore. 

Nel caso in cui il tirocinio si trasformi in un contratto di lavoro subordinato compete, nei casi in cui è previsto, un incentivo occupazione giovani (scheda 9 bis).

Importi dell’indennità e sanzioni

I nuovi massimali dell’indennità di partecipazione a tirocini, a valere sul Programma operativo nazionale Iniziativa occupazione giovani, sono riconosciuti a decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023 e per i tirocini in corso di svolgimento.

Da ultimo è importante ricordare che la legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 722) ha stabilito che la mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione comporta. a carico del trasgressore, l'irrogazione di una sanzione amministrativa dall’ammontare proporzionato alla gravità dell'illecito commesso e in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro (legge 24 novembre 1981, n. 689) (note INL n. 530/2022 e n. 1451/2022).

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