Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

Pubblicato il 25 novembre 2017

Studio del Notariato sulle partecipazioni societarie

Lo studio del Notariato n. 227-2017/I, approvato dalla Commissione studi d’Impresa e dal Consiglio nazionale nel mese di ottobre 2017, è dedicato alla tematica “Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: note a margine dell’art. 3 T.U.S.P.”.

In primo luogo, i notai cercano di individuare, analiticamente, a quali i tipi di società può partecipare una pubblica amministrazione e, parallelamente, a quali non è possibile che vi partecipi.

Questo, partendo dal dettato del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP) e dalle limitazioni ivi contenute per quel che concerne l’autonomia delle pubbliche amministrazioni nella partecipazione societaria.

Tipi societari consentiti e non

Con sufficiente chiarezza – rileva lo studio – la disposizione in materia prevede che tutte le pubbliche amministrazioni possono essere socie - o titolari di strumenti finanziari che conferiscano diritti amministrativi - solo di società per azioni e società a responsabilità limitata. Ne consegue anche la sicura inclusione di tutte le relative “varianti”, “sottospecie” e “sottotipi”, come nel caso di società con azioni quotate, start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata.

Per contro - viene precisato - sono sicuramente escluse le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice.

In linea generale, la preclusione dovrebbe valere anche con riferimento alle società in accomandita per azioni anche se - viene sottolineato - non le società in accomandita per azioni quotate; difatti, “l’art. 1, comma 5, T.U.S.P. prevede che le disposizioni del decreto si applicano alle società quotate "solo se espressamente previsto", e non è previsto che l’art. 3 si applichi alle società quotate”.

In definitiva, i notai affermano di propendere per ritenere sempre ammissibile la partecipazione dell’amministrazione pubblica alla società quotata (per azioni, cooperative per azioni e, come detto, in accomandita per azioni).

Maggiori problemi vengono, poi, individuati con riferimento alle società per azioni o a responsabilità limitata di diritto straniero, in quanto una interpretazione letterale "non potrebbe che condurre a soluzione negativa". Tuttavia – viene evidenziato - il divieto apparirebbe ben poco giustificato con riferimento ai più o meno corrispondenti modelli dei diritti societari degli altri stati membri dell’Unione europea.

Se la società partecipa ad un tipo non consentito? Le soluzioni dei notai

A seguire, lo studio prova a chiarire come le limitazioni individuate si spieghino a livello di sistema, tentando anche di rispondere alle questioni che verrebbero a porsi nel caso in cui la pubblica amministrazione costituisca, comunque, una società di un tipo non consentito o se ne acquisti una partecipazione.

Analizzati, in detto contesto, anche i casi in cui la società alla quale legittimamente partecipi una Pa si trasformi, poi, in un tipo sociale diverso da quelli consentiti.

Per finire, l’articolato si sofferma sulle limitazioni poste all'autonomia statutaria che riguardano la scelta delle soluzioni organizzative in tema di controllo.

Lo studio è stato diffuso sul sito del Notariato il 24 novembre 2017.

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