La corretta modalità di assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, con particolare riferimento al caso dei tickets restaurant e dei titoli di viaggio, è l’oggetto della risposta ad interpello n. 394 del 7 ottobre 2019.
L’istante, che nell'ambito della sua attività di bar e pasticceria accetta tickets restaurant e vende biglietti ed abbonamenti degli autobus, avendo conseguito nel 2018 ricavi superiori a 400.000 euro, rientra nell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019. Pertanto, si è dotato di un registratore di cassa idoneo all'invio.
Domanda all’Agenzia quali siano le modalità per registrare e trasmettere correttamente gli incassi senza che si verifichino duplicazioni dei valori e, in particolare, con riferimento ai biglietti dell'autobus, quale sia la corretta modalità di certificazione per evitare l'attribuzione di importi non spettanti.
Con riferimento ai tickets restaurant, la risposta n. 394/2019 dell’Agenzia ricorda che è stato l'articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 a disporre che "A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.
In attuazione di tale previsione, il provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016, poi modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, ha definito le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
Proprio da tali specifiche tecniche emerge che anche gli importi dei ticket restaurant, analogamente a quanto previsto per i corrispettivi non riscossi, devono essere compresi nell’ammontare complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche se gli stessi devono poi essere fatturati alla società che li emette.
Pertanto, secondo l’Agenzia, confermato il fatto che è con il pagamento del controvalore degli stessi tickets da parte della società emittente o con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento che si realizza l’esigibilità dell’IVA e la rilevanza del ricavo, tale principio sarà tenuto in considerazione in caso di disallineamento tra i dati trasmessi in via telematica e l’IVA liquidata periodicamente.
Riguardo, invece, alla rivendita dei biglietti e degli abbonamenti degli autobus, il dubbio dell’istante concerneva la corretta documentazione delle cessioni di tali titoli di trasporto mediante il registratore di cassa.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel presupposto che l'IVA è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dall'aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, si conferma che l'istante non è tenuto ad emettere il "documento commerciale" all'atto della cessione dei titoli di trasporto.
Per tali ragioni, conclude la risposta n. 394/2019, i registratori di cassa sono stati impostati proprio in tal modo, non prevedondo una funzione di memorizzazione ad hoc per tali somme.
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