Ticket e mense: sconti pieni per il reddito
Pubblicato il 22 ottobre 2008
Assonime, con circolare n. 55/2008, prende una posizione netta in materia di trattamento fiscale delle spese alberghiere e di ristorazione, così come modificate dal decreto legge 112/08 (manovra d’estate). Secondo l’Associazione, in virtù della recente disposizione di legge, l’Iva relativa a tutte le possibili forme di mensa deve essere sempre detraibile. Ciò sia nei casi in cui i servizi di mensa siano resi a datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa, sia in tutti gli altri casi di prestazione di servizi di mensa e servizi sostitutivi, come per esempio i buoni pasto. Al contrario, invece, nel vecchio regime, i datori di lavoro non avevano diritto a detrarre l’Iva assolta per somministrazione di alimenti e bevande acquisite mediante l’utilizzo di buoni pasto, dal momento che era detraibile solo l’Imposta relativa a prestazioni rese nei locali adibiti a mensa, sia interni che esterni all’azienda. Ancora, Assonime richiama l’attenzione su come il diritto alla detrazione può essere esercitato solo se la fattura è intestata direttamente all’azienda, effettivo committente della prestazione, e non al dipendente, anche se la spesa è stata da quest’ultimo anticipata e risulta a lui rimborsata. Di conseguenza, l’indicazione sul documento del soggetto che materialmente fruisce della prestazione – così come richiesto dalla circolare n. 53/E/2008 – non deve considerarsi una condizione vincolante per la detrazione, ma solo un dato utile al fine di provare l’inerenza della prestazione all’attività esercitata. Nella circolare di ieri, Assonime sollecita alcuni chiarimenti. In primo luogo, viene espressa una certa perplessità riguardo all’applicabilità della deduzione limitata dei costi nel caso di trasferte di dipendenti o collaboratori effettuate nell’ambito del Comune. Dal momento che le indennità o i rimborsi corrisposti concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente o di collaborazione, essi dovrebbero essere interamente deducibili per l’impresa.