Le somme erogate a titolo di TFM (trattamento di fine mandato), in caso di cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, non potranno essere assoggettate a ritenuta. Questo perché alla data di erogazione delle somme la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 204 del 21 aprile 2022, con cui ha ricordato che il trattamento di fine mandato è un'indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato.
L'art. 28 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ("Decreto Semplificazioni"), al comma 4, prevede che ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
Relativamente alle responsabilità e agli obblighi degli amministratori, liquidatori e soci, al fine di tutelare compiutamente il credito erariale, il comma 5 del medesimo articolo 28, ha modificato l'articolo 36 del Dpr. n. 602/1973 che attualmente prevede:
Nel caso di cancellazione della Società dal Registro delle Imprese, e di erogazione del trattamento di fine mandato per effetto di una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società estinta ad un socio, è stato evidenziato che poiché alla data di erogazione delle somme la Società risulta cancellata dal Registro delle Imprese e, dunque, estinta, le predette somme non potranno essere assoggettate a ritenuta.
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