Si trova nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023 il decreto-legge n. 131 recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.
Il provvedimento era stato esaminato ed approvato in sede di riunione del Governo lo scorso 25 settembre.
Negli articoli si trova la riproposizione delle misure per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
Dunque ritroviamo anche per il quarto trimestre 2023:
Stante l’aumento dei prezzi dei carburanti, l’articolo 2 del Decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 dispone, per i nuclei familiari meno abbienti, l’aggiunta nella social card di un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate, consentendo l’uso della carta anche per l’acquisto di carburanti.
Un apposito provvedimento dovrà dare indicazioni circa l'ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare.
Dal 1° gennaio 2024, essendo necessario adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, possono accedere a determinate agevolazioni le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
Detti soggetti possono avvalersi di contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili, a seconda della tipologia di impresa.
Non il ricorso ad una speciale sanatoria con sanzioni più ridotte ma la normale possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per coloro che hanno commesso violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, Dlgs 471/1997.
I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023, hanno commesso errori o omissioni, constatate dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2023, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.
Si richiede che le violazioni non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento; il perfezionamento dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2023.
Non si applica la sanzione accessoria - della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività - prevista in caso di quattro diverse violazioni
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