Testamento nullo con incapacità assoluta

Pubblicato il 19 dicembre 2016

In tema di annullamento del testamento, l’incapacità naturale del testatore postula l’esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, bensì la prova che il soggetto sia stato privo “in modo assoluto”, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; prova che grava sull'attore che voglia avvalersi di tale incapacità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, respingendo il ricorso di alcuni eredi, volto all'annullamento/nullità, per incapacità di intendere e di volere del de cuius, del testamento olografo da quest’ultimo redatto.

L’assunto giurisprudenziale – conclude il Collegio con sentenza n. 26093 del 16 dicembre 2016 – secondo cui è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo, presuppone che prima sia stata provata la incapacità totale e permanente del de cuius; prova tuttavia, nel caso di specie, ritenuta insussistente. 

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