Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023, di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo straordinario voluto dal Governo per sostenere gli enti del Terzo Settore.
E’ stato il decreto Aiuti ter (decreto legge n. 144/2022, articolo 8) a stanziare dei fondi per erogare dei contributi straordinari a sostegno del settore non profit, a fronte dei maggiori oneri sostenuti nel 2022 per la componete energia elettrica e gas naturale.
Nello specifico, si tratta di due fondi distinti:
Lo stesso articolo 8 del Dl Aiuti ter demandava ad un Dpcm il compito di individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le relative modalità di erogazione nonchè le procedure di controllo.
Il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, individua quali sono i soggetti che possono fare richiesta dei contributi straordinari rispetto ai fondi stanziati.
Con riferimento al primo fondo di 170 milioni, si specificano quali sono gli enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità e per persone anziane, ricomprendendo tra essi: gli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore; le organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e enti religiosi civilmente riconosciuti; le associazioni, le fondazioni e le aziende di servizi alla persona.
In relazione al fondo pari a 100 milioni, i richiedenti possono essere: enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore; organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; ONLUS ed enti religiosi civilmente riconosciuti
Il contributo per ciascuno degli enti è riconosciuto in relazione ad uno dei fondi o quota di fondo.
ATTENZIONE: Per accedere ai contributi gli enti interessati dovranno registrarsi sulla piattaforma informatica denominata “Contributo energia”, accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del Lavoro, e, solo successivamente, compilare l’istanza disponibile sulla piattaforma.
Con news ministeriale del 12 aprile, il Ministero del Lavoro fa sapere che “i Ministeri competenti stanno procedendo alla stipula della convenzione con Invitalia S.p.a. a cui sarà delegata la gestione della piattaforma informatica dedicata all'istruttoria delle domande inviate dagli enti per il "contributo energia", riservato agli enti del Terzo Settore”.
Specifica il Dpcm 8 febbraio 2023 che, per ricevere il contributo, il richiedente deve accedere e registrarsi sulla piattaforma informatica “Contributo energia” tramite Spid, carta di identità elettronica o dei servizi.
Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l'istanza disponibile sulla piattaforma.
Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel decreto.
Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una PEC attiva.
L’istanza deve essere corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiarano:
i dati identificativi dell'ente;
gli estremi di autorizzazione o accreditamento nel caso di enti che erogano prestazioni socio-assistenziali;
i dati del legale rappresentante;
il fondo per il quale si fa la richiesta;
gli estremi del conto corrente.
NOTA BENE: Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma e per i successivi trenta giorni.
Il contributo è calcolato applicando all’incremento del costo registrato nei periodi utili (primi tre trimestri del 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021) una percentuale di liquidazione determinata secondo il seguente prospetto riportato all’articolo 4 del Dpcm.
Percentuale di incremento del costo |
Percentuale di liquidazione |
Pari al 100% o maggiore del 100% |
80% dell'incremento |
Compresa tra il 99,99 % e 1'80% |
70% dell'incremento |
Compresa tra il 79,99 % e il 60% |
60% dell'incremento |
Compresa tra il 59,99 % e il 40% |
50% dell'incremento |
Compresa tra il 39,99 % e il 20% |
40% dell'incremento |
NOTA BENE: Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo:
importo totale della fattura al netto dell'IVA/il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa X il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.
Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo è inferiore al 20%.
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