Nell’ambito del Terzo settore, sono state individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini Irpef, in attuazione dell’articolo 83 del Dlgs 117/17 (Codice del Terzo settore).
Presente nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020, il decreto del Ministero del Lavoro e dell’Economia del 28 novembre 2019 che indica i beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e stabilisce criteri e modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore.
Si completa il quadro per la totale operatività dell’agevolazione, dato che finora era possibile solo per le donazioni in denaro.
Il decreto specifica che le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali, tranne le imprese sociali costituite in forma di società.
Le erogazioni devono essere utilizzate per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Fino a quando non sarà operativo il Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore), tra i destinatari sono ammesse anche le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.
La quantificazione dell’ammontare della detrazione o della deduzione verrà fatta in base al valore normale del bene oggetto di donazione, secondo l'art. 9 del Tuir.
Se si tratta di bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
Trattati, nel decreto, altri casi particolari e i requisiti dell’atto scritto da cui emerge la donazione.
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