Arrivano chiarimenti dalle Entrate nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi il 13 gennaio 2020 a Milano.
L’invio trimestrale dell'esterometro è operativo dal modello di novembre 2019. I nuovi termini troveranno applicazione per i documenti emessi o ricevuti dal mese di novembre 2019. Saranno pertanto considerate tempestive le comunicazioni, effettuate entro il 31 gennaio 2020, relative alle operazioni di novembre e dicembre 2019.
Ai professionisti si applica solo il credito di imposta del 6% (ex superammortamento) e non quello del 40% (ex iper). L'articolo 1, comma 194, delle legge di Bilancio 2020, nel prevedere per i professionisti l'applicazione del credito di imposta, opera un rinvio al precedente comma 188 del medesimo articolo, che riconosce il credito di imposta nella misura del 6% per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190 della stessa legge di Bilancio (a titolo esemplificativo, i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» o gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali «industria 4.0»).
Con tale il rinvio al comma 188, il legislatore ha inteso estendere ai professionisti esclusivamente il credito di imposta del 6% e non anche quello del 40%, anch'esso stabilito per le imprese.
Appalti, il limite dei 200mila euro è riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti. Il limite di 200 mila euro previsto dal comma 1 dell'art. 4 è da intendersi in riferimento all'importo annuo delle opere o dei servizi - tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati - affidati alla singola impresa.
Se il committente affida il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati il limite di 200 mila euro si ritiene riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti.
Se la somma dei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, è, complessivamente, superiore a 200mila euro annui, la norma va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.
Le agenzie per il lavoro non risultano escluse dagli obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati. Con riferimento alle prestazioni in oggetto, le suddette agenzie risultano escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile mentre non vengono escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di ritenute del nuovo art. 17-bis del decreto legislativo 241/1997, sul controllo dell'F24 dell'appaltatore o sub-appaltatore da parte del committente.
Appalti e deleghe di pagamento modello «F24». Potrà essere compilato un solo modello F24 per ciascun committente. Sarà necessario indicare il codice fiscale dello stesso nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" del modello F24, unitamente al codice identificativo "09" (istituito con la citata risoluzione n. 109/E del 2019), da riportare nel campo "codice identificativo" dello stesso modello F24.
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