L’assenza di parapetto sulla terrazza di copertura di un edificio, che sia di normale praticabilità ed accessibilità da parte del proprietario, costituisce elemento decisivo per escludere che l’opera abbia i caratteri della veduta, non anche per escludere che essa costituisca luce irregolare, in ordine alla quale il vicino ha sempre il diritto di esigere l’adeguamento ai requisiti stabiliti per le luci.
Perciò il lastrico solare agevolmente accessibile, se posto allo stesso livello e destinato al servizio della porzione immobiliare sita all'ultimo piano, può comportare l’obbligo del proprietario di quest’ultima, di costruire un muretto recinto da rete metallica, onde rendere la luce irregolare conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 901 c.c.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 113 del 4 gennaio 2017, qualificando per l’appunto come luce irregolare, e non veduta, l’apertura esistente sul lastrico, stante l’assenza di parapetto idoneo all'affaccio, e quindi di possibilità di introspezione sul fondo del vicino.
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