In materia tributaria, la soglia di rilevanza penale di cui all’art. 43 comma 3 D.p.r. n. 600/1973, ratione temporis vigente, relativa al raddoppio dei termini per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l’accertamento, non rilevando che, in seguito, detta soglia di punibilità sia venuta meno, con conseguente venir meno dell’obbligo di denuncia penale (nella specie, per prescrizione del reato). Ciò, salvo che la stessa Amministrazione non abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale della disposizione in esame, al solo fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine.
E’ il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’agenzia delle Entrate, avverso la pronuncia con cui la Ctr – dando ragione alla contribuente – aveva annullato un avviso di accertamento ai fini Irpef, scaturito dalla non dichiarata plusvalenza asseritamene realizzata a seguito di cessione di un appezzamento di terreno. Secondo i giudici dell’appello, in particolare, il presente accertamento era da considerarsi tardivo, stante l’inapplicabilità, nel caso de quo, del raddoppio del termine di decadenza per l’accertamento medesimo.
Al contrario, rammenta in proposito la Corte Suprema, ai fini del raddoppio dei termini per l’esercizio dell’azione accertatrice, rileva l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato e non rileva né l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. mediante formulazione dell’imputazione, né la successiva emanazione di una sentenza di condanna o di assoluzione da parte del giudice penale, atteso anche il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e processo tributario.
Orbene – si legge nell’ordinanza n. 28916 del 4 dicembre 2017 – i giudici della Ctr avrebbero, nella specie, dovuto verificare la sussistenza dei presupposti del reato che qui interessa (dichiarazione infedele), quando il termine per l’accertamento aveva iniziato a decorrere, non avendo alcun rilievo che, alcuni anni dopo, fossero venuti meno i presupposti per l’obbligo di denuncia, stante la prescrizione del reato medesimo.
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