Nel procedimento d’impugnazione con rito camerale, il termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ha la mera funzione di instaurare il contraddittorio.
Ciò posto, l’inosservanza di detto termine, senza preventiva presentazione dell’istanza di proroga, non produce alcun effetto preclusivo, implicando esclusivamente la necessità di fissare un nuovo termine ove la controparte non si sia costituita; in quest’ultima ipotesi, infatti, l’avvenuta costituzione della parte avversa ha efficacia sanante ex tunc di tale vizio.
Si tende, ossia, ad evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale.
E’ pertanto da ritenere applicabile in via analogica al rito camerale quanto disposto dall’articolo 291 del Codice di procedura civile (contumacia del convenuto) per quanto riguarda la concessione di un nuovo termine alla parte per la rinotifica, e dall’articolo 156, comma 2 C.p.c. relativamente all’efficacia sanante ex tunc del vizio di omessa notifica nei termini in caso di tempestiva costituzione della controparte.
Sono queste le conclusioni rese nella relazione del Consigliere relatore della Sesta sezione civile di cassazione, e condivise dalla Suprema corte nel testo dell’ordinanza n. 11770 dell’8 giugno 2016.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, la ricorrente aveva proposto appello avverso la sentenza di separazione personale dal marito al fine di ottenere l’aumento del contributo per ciascun figlio ed il riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore.
La Corte d’appello aveva tuttavia dichiarato improcedibile l’impugnazione per omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione dell’udienza; questo, sull’assunto secondo cui, pur trattandosi di termine ordinatorio, dal mancato rispetto del medesimo discendeva la decadenza dell’attività processuale a cui lo stesso era finalizzato, in mancanza di istanza di proroga prima della scadenza.
Da qui il ricorso in sede di legittimità che ha portato alla cassazione, con rinvio, della sentenza impugnata dalla ricorrente.
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