Telefisco 2019. Uscita dal forfetario l’anno successivo al superamento della soglia

Pubblicato il 01 febbraio 2019

Nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate con una risposta ha precisano anche alcuni aspetti del cosiddetto “regime forfetario”.

In particolar modo, è stato ribadito il momento in cui può avvenire la fuoriuscita dal regime, in caso di superamento della soglia minima da parte dei cosiddetti forfetari, e confermata l’incompatibilità del regime in presenza di partecipazione in società a responsabilità limitata.

Regime forfetario: superamento limite dei ricavi e dei compensi

L’Agenzia ha sottolineato come il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi e compensi fissato nella misura di 65mila euro, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi che è stato realizzato nell’anno.

Il tutto è stato spiegato con un esempio: un professionista che nel 2018 ha realizzato compensi di ammontare non superiore a 65mila euro, nel 2019 può applicare il regime forfettario anche se i proventi di questo esercizio risulteranno molto superiori. Passerà, quindi, ad applicare il regime ordinario a partire dall’anno 2020.

La norma sembra non mostrare incertezze sul fatto che nel periodo di imposta di applicazione del regime forfettario non ci sono limiti di ricavi e compensi e sull’intero ammontare del reddito si applica l’imposta sostituiva del 15%. Di più, se il contribuente ha intrapreso una nuova attività senza che nel triennio precedente abbia aperto la partita Iva, oppure se dipendente non prosegua la stessa attività, può applicare l’imposta sostitutiva del 5%.

Per l’Agenzia, dunque, è confermato quanto già sostenuto anche nel precedente Videoforum 2019 e cioè che il superamento dei 65mila euro per ricavi o compensi comporta l’uscita dal prelievo sostitutivo nell’anno d’imposta successivo e non fa perdere subito il beneficio della tassazione piatta.

Inoltre, con riferimento alla fuoriuscita dal regime ordinario prima del decorso del triennio, l'Agenzia ribadisce che, sussistendone i requisiti, il contribuente può, anzitempo, accedere al regime forfetario, alla stessa stregua di coloro che applicano il regime orientato alla cassa (circ. 11/E/2017, ris. 64/E/2018).

Regime forfetario: incompatibilità con la partecipazione in una Srl

L’Agenzia ha mantenuto la linea dura sulla incompatibilità del regime di vantaggio nel caso di un possesso di una partecipazione in una società a responsabilità limitata. Tuttavia, la società deve essere controllata direttamente o indirettamente dalla persona fisica che intende adottare questo regime e la società stessa deve svolgere una attività riconducibile a quella del socio persona fisica.

Per il Fisco si tratta di una causa ostativa assoluta e alla richiesta se fosse possibile rimuoverla, mediante la cessione della partecipazione durante il 2019 per poter applicare in tale anno il regime forfettario, l’Agenzia ha ribadito che nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime agevolato nel caso in cui il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime provveda a rimuovere le cause ostative.

Pertanto, nell’esempio fatto, il contribuente per applicare il regime forfetario dal 2019 avrebbe dovuto eliminare la causa ostativa nel 2018. Cosa non facile da attuare, se si pensa che la legge di Bilancio 2019 è stata approvata proprio a ridosso della fine dell’anno.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

Corte UE, rimozione dal registro IVA. Principi

04/04/2025

Diritto di superficie su terreni agricoli, nuova aliquota al 9% per gli atti costitutivi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy