Nel corso di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate con una risposta ha precisano anche alcuni aspetti del cosiddetto “regime forfetario”.
In particolar modo, è stato ribadito il momento in cui può avvenire la fuoriuscita dal regime, in caso di superamento della soglia minima da parte dei cosiddetti forfetari, e confermata l’incompatibilità del regime in presenza di partecipazione in società a responsabilità limitata.
L’Agenzia ha sottolineato come il regime forfettario cessa a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito del limite di ricavi e compensi fissato nella misura di 65mila euro, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi che è stato realizzato nell’anno.
Il tutto è stato spiegato con un esempio: un professionista che nel 2018 ha realizzato compensi di ammontare non superiore a 65mila euro, nel 2019 può applicare il regime forfettario anche se i proventi di questo esercizio risulteranno molto superiori. Passerà, quindi, ad applicare il regime ordinario a partire dall’anno 2020.
La norma sembra non mostrare incertezze sul fatto che nel periodo di imposta di applicazione del regime forfettario non ci sono limiti di ricavi e compensi e sull’intero ammontare del reddito si applica l’imposta sostituiva del 15%. Di più, se il contribuente ha intrapreso una nuova attività senza che nel triennio precedente abbia aperto la partita Iva, oppure se dipendente non prosegua la stessa attività, può applicare l’imposta sostitutiva del 5%.
Per l’Agenzia, dunque, è confermato quanto già sostenuto anche nel precedente Videoforum 2019 e cioè che il superamento dei 65mila euro per ricavi o compensi comporta l’uscita dal prelievo sostitutivo nell’anno d’imposta successivo e non fa perdere subito il beneficio della tassazione piatta.
Inoltre, con riferimento alla fuoriuscita dal regime ordinario prima del decorso del triennio, l'Agenzia ribadisce che, sussistendone i requisiti, il contribuente può, anzitempo, accedere al regime forfetario, alla stessa stregua di coloro che applicano il regime orientato alla cassa (circ. 11/E/2017, ris. 64/E/2018).
L’Agenzia ha mantenuto la linea dura sulla incompatibilità del regime di vantaggio nel caso di un possesso di una partecipazione in una società a responsabilità limitata. Tuttavia, la società deve essere controllata direttamente o indirettamente dalla persona fisica che intende adottare questo regime e la società stessa deve svolgere una attività riconducibile a quella del socio persona fisica.
Per il Fisco si tratta di una causa ostativa assoluta e alla richiesta se fosse possibile rimuoverla, mediante la cessione della partecipazione durante il 2019 per poter applicare in tale anno il regime forfettario, l’Agenzia ha ribadito che nessuna preclusione sussiste ad applicare il regime agevolato nel caso in cui il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime provveda a rimuovere le cause ostative.
Pertanto, nell’esempio fatto, il contribuente per applicare il regime forfetario dal 2019 avrebbe dovuto eliminare la causa ostativa nel 2018. Cosa non facile da attuare, se si pensa che la legge di Bilancio 2019 è stata approvata proprio a ridosso della fine dell’anno.
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