Telefisco 2019, sciolti i dubbi su iperammortamento e deducibilità interessi passivi

Pubblicato il 02 febbraio 2019

Nel corso dell’annuale appuntamento di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha colto l’occasione per fare chiarezza sulla misura dell’iperammortamento dopo la legge di Bilancio 2019.

Si ricorda che la Legge n. 145/2018 ha prorogato di un anno l’agevolazione rimodulandola sia rispetto ai tempi che rispetto all’intensità del beneficio. Con riferimento a quest’ultimo aspetto si deve sottolineare come la norma abbia previsto percentuali diverse, che decrescono in funzione di predeterminati volumi di investimenti.

Ma proprio le differenze tra il nuovo iperammortamento, con percentuali decrescenti per scaglioni di costo degli investimenti, e quello vigente nel 2018, che prevedeva una maggiorazione unica del 150%, stanno sollevando parecchi dubbi tra gli operatori.

Iperammortamento: dubbi tra vecchia e nuova agevolazione

Molte delle richieste di chiarimento, sollevate dai partecipanti all’appuntamento di Telefisco del 31 gennaio scorso, hanno riguardato la possibilità di scegliere, per gli investimenti del 2019, tra le due versioni dell’agevolazione: quella in misura fissa al 150% e quella a scaglioni.

L’Agenzia ha ricordato che le due agevolazioni, anche se possono entrambe interessare costi per investimenti 4.0 sostenuti nel 2019, sono però autonome e si applicano in base alle precise condizioni di legge, senza possibilità di scelta: chi ha confermato l’ordine al fornitore e pagato l’acconto del 20% entro la fine del 2018 utilizza obbligatoriamente, per i costi del 2019, la maggiorazione del 150% e non applica gli scaglioni.

Il problema sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguarda il caso in cui, se dopo aver fatto un ordine ed un acconto alla fine del 2018, il costo dell’investimento 4.0 realizzato entro il 31 dicembre 2019 risulti superiore, rendendo apparentemente incapiente l’acconto.

È l'esempio del pagamento di un acconto di 200mila euro (quindi, con un costo presunto di un milione), che viene realizzato nel 2019 con un costo a consuntivo di 1,1 milioni.

Secondo le Entrate, l’importo contrattualizzato (nell’esempio: un milione) usufruisce comunque della maggiorazione del 150% e non deve né può entrare in quella nuova. Al costo eccedente (100 mila euro) si applicherà, invece, la nuova maggiorazione a scaglioni, cumulando l’importo con gli altri eventuali investimenti effettuati nel corso del 2019.

Deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires

Altre importanti precisazioni sono giunte in merito alla nuova disposizione che ha modificato le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires, a partire dal 2019.

Due risposte sono state fornite proprio durante Telefisco 2019.

Secondo la nuova disposizione, gli interessi, attivi e passivi, che rilevano sono quelli qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa. Tuttavia, risulta necessario che la qualificazione contabile in termini di interessi sia confermata anche dalla disciplina fiscale di riferimento. Di conseguenza, un componente di conto economico, qualificato dai principi contabili quale interesse, deve essere considerato come tale anche dai decreti fiscali di attuazione della derivazione rafforzata.

L’Agenzia, al riguardo, ha offerto un duplice conferma:

  1. nel caso di “microimprese” che determinano il reddito imponibile Ires secondo il principio della derivazione giuridica semplice, l’eventuale applicazione facoltativa del costo ammortizzato non assume alcuna rilevanza ai sensi della normativa in esame. Infatti, dato che per le microimprese, gli eventuali interessi passivi contabili risultanti in bilancio, a seguito dell’applicazione del costo ammortizzato, non sono qualificati e classificati come tali in ambito fiscale, non rientrano nella disciplina di cui all’articolo 96 del Testo unico;
  2. nel caso di soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, i quali, avendo la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti, decidono per la non applicazione di tale principio, la mancata emersione contabile degli interessi avrà la conseguenza di evitare l’applicazione dell’articolo 96 del Testo unico. Si tratta, infatti, di un comportamento avvenuto sulla base della corretta applicazione dei principi contabili di riferimento e, quindi, in linea con le regole della derivazione rafforzata.

Opzione per il regime catastale

Una società che svolge sia attività agricola sia commerciale ha chiesto se può rientrare nello speciale regime previsto dall’articolo 1, comma 1093, della Legge 296/2006 se cede l’attività commerciale ad una società del gruppo.

L’Agenzia ha precisato che nel caso in cui una società trasferisse il ramo d’azienda riferibile all’attività commerciale ad una società del gruppo da essa non partecipata, limitandosi ad esercitare la sola attività agricola, l’opzione per il regime di tassazione catastale potrebbe essere esercitata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si è realizzata la cessione del ramo commerciale.

Ciò in quanto i requisiti richiesti dalla normativa, compreso l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, devono sussistere sin dall’inizio del periodo d’imposta cui si riferisce l’opzione.

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