Telefisco 2018. Tutto sui nuovi adempimenti Iva

Pubblicato il 02 febbraio 2018

Nell’ambito del convegno Telefisco 2018 sulle novità tributarie di quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra le altre cose, anche molti aspetti in materia di Iva.

Novità in campo Iva

Il tema centrale del Convegno di ieri è stato quello dell’Imposta sul valore aggiunto, imposta riformata più volte negli ultimi anni anche se spesso in modo disorganico. Tra gli aspetti chiariti, quelli: della conservazione elettronica dei registri Iva, della fattura riepilogativa inferiore ai 300 euro, degli obblighi dei contribuenti in regime dei minimi o forfettario e, infine, quello del momento di ricezione delle fatture.

Conservazione elettronica registri Iva e sanzioni

Per quanto riguarda la tenuta dei registri Iva, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il contribuente è in regola con l’adempimento imposto dal legislatore anche se tali registri, sebbene non stampati, in sede di accesso, ispezione o verifica, risultino aggiornati sui sistemi informatici e vengano stampati a richiesta degli organi procedenti. Inoltre, a ciò è stato aggiunto che per l’Agenzia è applicabile il principio del favor rei, di cui al comma 2, dell'articolo 3, del Dlgs 472/1997, nel caso in cui il citato adempimento sia stato effettivamente posto in essere al momento del controllo.

Ciò vuol dire che è esclusa la sanzionabilità del contribuente (ex Dl n. 148/2017) anche per i comportamenti tenuti prima dell’entrata in vigore del decreto. La retroattività opera, però, solo se all’epoca del controllo il contribuente ha provveduto a stampare i registri in presenza dei verificatori dimostrando l’aggiornamento degli stessi registri.

La non sanzionabilità, quindi, risulta operativa solo in relazione ad un controllo diretto del contribuente, non anche in relazione al caso in cui la non conservazione dei registri si determini al di fuori di un controllo fiscale.

Fattura riepilogativa inferiore ai 300 euro

Per quanto riguarda la questione della fattura riepilogativa inferiore ai 300 euro, la domanda più frequente che è stata sollevata è se tale importo sia da considerarsi lordo oppure netto.

L’Amministrazione finanziaria ha risposto direttamente, tramite un proprio funzionario intervenuto al Convegno, specificando che l’importo è da considerarsi al lordo dell’Iva.

Forfetari e split payment

Affrontato anche il tema degli obblighi dei contribuenti in regime Iva agevolato, cioè il vecchio regime dei minimi ed il regime forfetario.

Ha puntualizzato l’Agenzia delle Entrate che tali soggetti minimi o in regime forfetario sono tenuti ad emettere fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti della PA, mentre saranno esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica previsti dalla Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), a decorrere dal 1° gennaio 2019, per la generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuate sia nei confronti di soggetti passivi Iva (B2B) che di “privati” (B2C).

Rizzardi, uno dei relatori storici di Telfisco, a tal proposito, ha evidenziato come i contribuenti che operano in regime agevolato in altri Paesi comunitari sono soggetti ad un numero molto inferiore di adempimenti rispetto a quelli presenti in Italia. Addirittura è fissata, in alcuni Stati, una soglia di fatturato molto alta (100.000 euro) al di sotto della quale gli adempimenti Iva sono quasi inesistenti.

Riguardo, invece, agli obblighi che i contribuenti minori hanno nei confronti di Pubbliche Amministrazioni o di società che rientrano nell’ambito applicativo dello split payment, ex art. 17-ter del DPR 633/72 (società partecipate pubbliche, società quotate nell’indice FTSE MIB), è stato precisato: in qualità di fornitori di un soggetto sottoposto al meccanismo dello split payment, i contribuenti in “regime di vantaggio” (ossia i contribuenti minimi e quelli che applicano il regime forfettario) sono esonerati dall’inserimento in fattura della dicitura “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” o “split payment”, essendo sufficiente indicare che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfetario e la relativa norma di riferimento.

Tale esclusione è determinata dal fatto che gli stessi soggetti emettono fatture senza Iva.

Appare evidente come tali precisazioni siano conformi con quanto già affermato dall’Agenzia nella circolare n. 6/E/2015, in cui si specificava che il meccanismo dello split payment non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali, che non prevedono l’evidenza dell’Iva in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.

Detrazione Iva

Viene ripreso il discorso della detrazione Iva e delle novità in vigore da quest’anno, che l’Agenzia aveva già chiarito nel suo primo documento di prassi del 2018: la circolare n. 1/2018.

E’ ribadito che se il contribuente applica il regime semplificato di contabilità (per cassa) e applica il regime opzionale per l'applicazione del metodo della registrazione Iva, di cui al comma 5, dell'art. 18, Dpr 600/1973, deve rispettare il combinato disposto dell'art. 19 e dell'art. 25 del decreto Iva.

Pertanto, se la fattura di acquisto è del 2017 ed è ricevuta nello stesso anno, anche se si applica il regime per cassa con opzione per il metodo della registrazione Iva, la fattura non può essere registrata oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell'anno di riferimento (in tal caso del 2017), pena la perdita della detrazione Iva.

Mentre, ai fini dell'imposizione diretta, la registrazione eseguita nel corso del 2018 comporta la deducibilità del costo nel periodo di imposta in cui la stessa è annotata ovvero, nel caso indicato, nel 2018.

Telefisco 2018, l’intervento di Miani

Alla ventisettesima edizione di Telefisco ha partecipato anche il presidente dei commercialisti, Massimo Miani, che ha posto l’accento soprattutto sul futuro della professione, concentrandosi sulla fatturazione elettronica, la lotta all’evasione e l’antiriciclaggio.

Il Presidente, nel suo intervento, ha spiegato perché i commercialisti sono contrari alla fatturazione elettronica, che secondo loro, ad oggi, rappresenta un rischio per le imprese, ritenendo così la sua obbligatorietà, a partire dal 1° gennaio 2019, prematura. Auspica, quindi, il Presidente che non vengano necessariamente anticipati i tempi di questo nuovo adempimento, ritenendo che l’introduzione graduale dello stesso, partendo dalle grandi imprese per arrivare alle più piccole nel giro di un paio d’anni, sia la cosa più saggia da fare.

Miani si e poi soffermato anche sugli altri adempimenti Iva, come spesometro e comunicazione delle liquidazioni Iva, sostenendo che tali adempimenti, anche se forniscono molti dati all’Amministrazione finanziaria, non sono efficaci per combattere l’evasione fiscale.

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