Telefisco 2014. Chiarimenti su fabbricati destinati alla vendita locati e sanatoria Equitalia
Pubblicato il 03 febbraio 2014
In occasione di Telefisco 2014, il Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia è intervenuto per chiarire alcuni aspetti circa l’esenzione Imu per i fabbricati destinati alla vendita da parte delle imprese costruttrici.
Il Dl n.
102/2013, all’articolo 2, prevede l’esenzione dell’imposta municipale per i fabbricati realizzati dalle imprese costruttrici, destinati alla vendita, fintantoché rimane valida questa loro destinazione. In attesa della vendita, anche se il fabbricato resta iscritto tra le rimanenze di magazzino, non può essere concesso in locazione – secondo quanto chiarito dalle Finanze - dal momento che la locazione, anche se temporanea, sottrae il fabbricato dalla sua destinazione originaria e lo rende così privo dell’esenzione Imu.
Sempre relativamente all’Imu, il Dipartimento ha poi spiegato che in caso di insufficiente versamento dell’imposta entro la scadenza fissata per il 16 dicembre 2013, la legge di Stabilità per il 2014 ha disposto la disapplicazione di sanzioni e interessi nel caso in cui la differenza dell’imposta non versata venga corrisposta entro il 16 giugno 2014. Ovviamente, ciò non interessa il caso dell’omesso versamento, per cui l’unica strada percorribile è quella del ravvedimento operoso. Inoltre non è specificato neanche l’importo che doveva essere stato versato entro il 16 dicembre 2013: anche il versamento del minimo di 12 euro mette al riparo da sanzioni e interessi e concede la facoltà di versare il resto entro la data per il versamento della prima rata Imu 2014.
Riguardo al ravvedimento operoso viene, poi, prevista l’applicazione estesa per tutte le imposte locali (art. 13, Dlgs
472/1997): dalla Tari, alla Tasi fino all’Imu. Anche per quanto riguarda la Iuc, la sanzione, come prevede sempre l’articolo 13, è pari ad una maggiorazione del 30% ridotta a 1/15 per ogni giorno se il versamento viene eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Da
Equitalia, invece, sono giunti chiarimenti in merito alla adesione alla sanatoria prevista per le cartelle di pagamento. Il quesito più ricorrente riguarda la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute in pendenza di giudizio di primo grado.
Secondo l’Agente della riscossione, le somme dovute in pendenza di giudizio possono essere definite, anche se in caso di sentenza favorevole al contribuente, gli importi versati non saranno rimborsati visto che la definizione agevolata è da considerare un atto irrevocabile.