I tecnici delle agenzie regionali di protezione dell’ambiente e del territorio (Arpa) vanno ricondotti, per quanto riguarda la relativa qualifica, alla generale previsione di cui al terzo comma dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, che disciplina gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
Per quanto riguarda le relative funzioni di vigilanza e controllo che la normativa statale riconosce a detti soggetti, le stesse non possono che essere ricondotte nell'alveo delle funzioni di polizia giudiziaria di cui alla previsione dell'articolo 55 del medesimo codice.
E' quanto ha riconosciuto dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 50352 depositata il 28 novembre 2016.
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