Con un avviso datato 8 gennaio 2024, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha annunciato che entro il 9 febbraio 2024, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2023 possono presentare le “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati” nel medesimo anno. Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).
Come noto, l'articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017 convertito ha istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali (incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente) effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".
A causa dell'emergenza Covid-19, è stato previsto un particolare regime per il periodo d'imposta 2020 (art. 98, co. 1 del DL 18/2020, convertito, e art. 186 del DL 34/2020), prorogato anche per il 2021 e 2022 (art. 1, co. 608 della L.n. 178/2020 e art. 67, co. 10 del D.L. n. 73/2021). Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, infatti, il bonus è stato concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, tralasciando il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente. Dal 2023, invece, il credito d'imposta riguarda soltanto gli investimenti sulla stampa (art. 25-bis del DL 17/2022 convertito – cd. “Decreto Energia”). In particolare, il tax credit è concesso nella misura unica del 75% del valore “incrementale” degli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno.
Sul piano soggettivo nulla cambia rispetto al passato: possono accedere al tax credit i titolari di reddito d'impresa (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato), i lavoratori autonomo (ivi incluse le professioni regolamentate) nonché gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie. Tuttavia, dal 2023, per effetto della reintroduzione del vincolo degli investimenti incrementali, non possono più godere dell’agevolazione: i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente; i soggetti che nell’anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari; i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno.
Sul piano oggettivo, invece, sono agevolabili - dal 2023 - solo gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile. In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Quanto alla procedura, per il riconoscimento del tax credit, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus per l’anno 2023, per confermare la “prenotazione” devono inviare la dichiarazione relativa agli investimenti effettuati nella finestra temporale 9 gennaio - 9 febbraio 2024.
ATTENZIONE: Si rammenta che per poter beneficiare dell'agevolazione l’interessato deve presentare:
La dichiarazione relativa gli investimenti effettuati nel 2023 è, dunque, una dichiarazione resa al fine di attestare che gli investimenti indicati nella precedente comunicazione "prenotativa" sono stati effettivamente realizzati nell'anno. Solo a valle della presentazione delle “dichiarazioni sostitutive” sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta. Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
NOTA BENE: Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere inviato attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).
Come anticipato, a partire dal 2023, sono ammessi all’agevolazione soltanto gli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line). Restano, pertanto, escluse dal beneficio le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, eccetera.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa, nelle FAQ del Dipartimento dell’informazione e l’editoria viene precisato che detti investimenti sono ammissibili purché:
L’articolo 4, comma 2 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 prevede, poi, che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109 in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”. Conseguentemente, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento. Va, altresì, evidenziato che l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità al netto dell'Iva, se detraibile. Nel caso di Iva indetraibile, l'importo da considerare è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria.
Restano ferme le ulteriori disposizioni del D.P.C.M. n. 90 del 2018 riguardanti le modalità ed i criteri di attuazione della misura della misura agevolativa. In particolare, il tax credit va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi d’imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta “non solare” indicano il bonus nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell'anno solare. In ogni caso, la fruizione del beneficio è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, ad esempio, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.) laddove insista sui medesimi costi ammissibili e non rientra nel novero degli aiuti di stato.
Il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 (a tal fine si utilizza il codice tributo “6900” - Risoluzione n. 41/E/2019) esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi), ed è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. Si rammenta, infine, che il beneficio fiscale è concesso in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari al netto di tutte le altre spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso, e comunque nel limite massimo dello stanziamento stabilito.
Sul piano contabile si osserva che, generalmente, i costi di pubblicità sono rilevati come costi periodo da esporre nella voce B.7 del conto economico. Questa è, di certo, la soluzione più aderente al beneficio in esame in quanto l’ipotesi di far rientrare le spese di pubblicità tra quelle assimilabili ai costi di impianto e ampliamento si scontra con il requisito della “non ricorrenza” prevista per queste ultime. L’eliminazione, per effetto del DLgs.139/2015, dei costi di pubblicità dalla voce dello stato patrimoniale B.I2 del conto economico, poi, ha fatto venir meno la possibilità di una generica capitalizzazione dei costi di pubblicità. Pertanto, la rilevazione tra i costi di impianto e di ampliamento delle spese di pubblicità è consentita solo se si dimostra la congruenza ed il rapporto “causa-effetto” tra i costi ed il beneficio (futura utilità) che dagli stessi la società si attende. I costi di impianto e di ampliamento, lo si ricorda, sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (costi di start-up) o quella di accrescimento della capacità operativa (OIC 24, par.41).
Alla luce di dette considerazioni, appare chiaro che le spese di pubblicità correlate al tax credit sono da contabilizzare quali “costi di periodo”, mentre il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle suddette spese è configurabile quale contributo “in conto esercizio” da imputare alla voce A.5 del conto economico. Rientrano, infatti, tra i contributi in conto esercizio quelli erogati, sia in base alla legge che a disposizioni contrattuali, che hanno natura di “integrazione” dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri (OIC 12, par. 56). In particolare, secondo l’OIC, i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.
Il momento di rilevazione in contabilità di tale contributo, quindi, dovrà coincidere con il momento in cui esiste una ragionevole “certezza” che le condizioni previste per l’agevolazione siano soddisfatte e che il contributo sia stato erogato. Conseguentemente, i contributi corrisposti a fronte di ricavi o costi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie devono essere classificati nella voce A.5 del Conto economico con “separata” indicazione in apposita sottovoce. Si ricorda che la voce A.5 del conto economico comprende anche la quota, di competenza dell’esercizio, dei contributi commisurati al costo delle immobilizzazioni che vengono “differite” attraverso l’iscrizione di un “risconto passivo”. Ove il contributo venga, invece, portato in detrazione del costo dell’immobilizzazione, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluisce al conto economico attraverso il minor onere di ammortamento. Si ricorda, altresì, che non è prevista una specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con “qualsiasi mezzo”. Sul piano fiscale, le spese per gli investimenti in esame si considerano sostenute secondo le regole generali della competenza di cui all’articolo 109 del Tuir.
Pertanto, i costi relativi alle prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Tax credit pubblicità - punti fissi |
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Contabilità |
Le spese di pubblicità correlate al tax credit sono da contabilizzare quali costi di periodo, mentre il credito d’imposta riconosciuto a fronte delle suddette spese è configurabile quale contributo “in conto esercizio” da imputare alla voce A.5 del conto economico. |
Criterio competenza |
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento. |
Pagamento fatture |
La norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili e, pertanto, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo. |
Trattamento fiscale |
Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione non dispone espressamente la non rilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle suddette imposte. |
Cumulabilità |
La fruizione tax credit è alternativa e non cumulabile con altre agevolazioni (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, patent box, credito di imposta R&S, eccetera), laddove insista sui medesimi costi ammissibili. |
Come stabilito dall'articolo 4, comma 2 del D.P.C.M. 16.05.2018 l'effettuazione delle spese deve risultare da una apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali (ad esempio, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro), ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. Pertanto, il commercialista dell’impresa richiedente, se iscritto nell’apposito registro dei revisori legali, può rilasciare la documentazione richiesta dal citato D.P.C.M. per attestare l’effettività della spesa sostenuta.
Tale attestazione costituisce un documento necessario per l'accesso al credito di imposta e, pertanto, deve essere prodotta solo in relazione alla "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce valido presupposto. Inoltre, detta attestazione deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, il beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
oppure
Tale dichiarazione va resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, sia nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta che nella dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati. Il ricorso al meccanismo delle “white list” per la fruizione del beneficio, ove superiore alla soglia dei 150.000 euro, consentirà, secondo il dipartimento per l’informazione e l’editoria, un decisivo snellimento della procedura di liquidazione, che diversamente sarebbe sottoposta ad una complessa verifica di tutti i soggetti coinvolti. Naturalmente, l’Amministrazione Finanziaria effettuerà i dovuti controlli sull’esito delle richieste di iscrizione così come per tutti gli altri requisiti.
Si ricorda che sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Se le fatture non sono state emesse da "imprese editoriali" ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario.
Restano ferme le attività di controllo sul beneficio fiscale. Laddove sia accertata la carenza di uno dei requisiti previsti e, quindi, l’indebita fruizione del tax credit, l’Amministrazione finanziaria provvederà al recupero delle relative somme. In particolare, il bonus è revocato nel caso in cui sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale, invece, è disposta solo se dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
Il credito d’imposta liquidato, tuttavia, potrebbe essere “inferiore” a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, è prevista una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto. Laddove si proceda alla ripartizione delle risorse tra i beneficiari scattano due specifici limiti individuali: uno pari al 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e, l’altro, pari al 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive, tenendo conto delle distinte imputazioni.
Quadro Normativo |
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