Tax credit energia e gas prorogati al terzo e quarto trimestre 2022. Chiarimenti Entrate

Pubblicato il 30 novembre 2022

Con la circolare n. 36 del 29 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo e alla disciplina dei crediti d’imposta previsti a sostegno delle imprese “energivore” e “non energivore”, particolarmente danneggiate dall’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale.

Si tratta degli aiuti disciplinati nell’articolo 6 del decreto Aiuti-bis, nell’articolo 1 del decreto Aiuti-ter e nell’articolo 1 del decreto Aiuti-quater, riconosciuti in favore delle imprese beneficiarie, anche per il terzo e quarto trimestre 2022, in misura percentuale variabile in base al tipo di soggetto, al bene acquistato e al periodo di spettanza.

Il nuovo documento di prassi riporta il quadro aggiornato dei suddetti bonus energia e gas, insieme alle risposte ad alcuni quesiti pervenuti in merito all’applicazione delle misure di favore.

NOTA BENE: I suddetti crediti sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione; a differenza dei corrispondenti crediti d’imposta relativi al primo e al secondo trimestre del 2022, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022.

Bonus energia e gas terzo trimestre 2022, chiarimenti ambito soggettivo

E’ stato l’articolo 6 del decreto Aiuti-bis a riconoscere alcuni contributi straordinari nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale anche per il terzo trimestre 2022.

Con riferimento a tali bonus, la circolare n. 36/E/2022 specifica che possono beneficiare dei suddetti tax credit tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che – indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste.

NOTA BENE: Sono ammesse all’agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.

Inoltre, in assenza di un’espressa esclusione normativa, possono beneficiare delle misure in commento:

  1. sia gli enti commerciali sia gli enti non commerciali, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), comprese, ad esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (Ipab), le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Ircss) e le Aziende unità sanitarie locali (Ausl);
  2. le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo 10 del Dlgs n. 460/1997, nel presupposto che esercitino anche un’attività commerciale.

NOTA BENE: Con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.

Pertanto, specifica il documento di prassi che nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese.

Ribadito che i crediti d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, la circolare delle Entrate ricorda i codici tributo - istituiti con la risoluzione n. 49/E/2022 - che devono essere indicati nel modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione degli stessi.

Crediti d’imposta relativi al quarto trimestre 2022

L’Agenzia delle Entrate ricorda che è stato l’articolo 1 del decreto Aiuti-ter a riproporre alcuni contributi straordinari attribuiti nella forma di credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale anche per i mesi di ottobre e novembre 2022. Il successivo articolo 1, comma 1, del decreto Aiuti-quater, invece, ha riconosciuto gli stessi crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022.

Anche in questo caso i tax credit sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 30 giugno 2023 e i codici tributo da utilizzare sono quelli istituiti con risoluzione del 30 settembre 2022, n. 54/E.

Inoltre, tali crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Comunicazione relativa ai crediti d’imposta maturati nel 2022

Un’altra novità del decreto Aiuti quater è l’obbligo, per tutti coloro che risultano beneficiari dei crediti del terzo trimestre e del quarto trimestre 2022, di comunicare alle Entrate entro il 16 marzo 2023, l’importo del credito maturato nel 2022, pena la perdita del diritto ad utilizzare il credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Tax credit energia elettrica e gas naturale. Quesiti

Nell’ultima parte della circolare n. 36/2022 l’Amministrazione finanziaria risponde ad alcuni quesiti su tali bonus.

Per esempio, viene chiarito quale sia il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d’imposta sopra indicati, nel caso in cui l’immobile sia  concesso in locazione.

Si specifica che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore), che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.

I requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio di cui trattasi vanno verificati, in tal caso, in capo al conduttore.

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