Il DL n. 34/2023 ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Infatti, è stato riconosciuto a determinate categorie di destinatari un tax credit per i maggiori costi sostenuti nel periodo di riferimento a causa del caro energia.
La normativa su tali crediti d’imposta prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione oppure ceduti a terzi, ma solo per intero.
Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione dei citati crediti d’imposta, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 10 maggio 2023, ha istituito i necessari codici tributo.
Il provvedimento del 27 giugno 2023, invece, ha esteso, anche al secondo trimestre di quest’anno, le regole definite dal precedente provvedimento del 30 giugno 2022, per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta spettanti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
Di conseguenza, con la risoluzione n. 41 del 7 luglio 2023, l’Amministrazione finanziaria ha istituito i codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24.
I nuovi quattro codici da utilizzare in sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate sono:
ATTENZIONE: Specifica il documento agenziale che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di cessione, inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai vari provvedimenti agenziali, per i quali i cessionari abbiano comunicato all’Agenzia, tramite la Piattaforma cessione crediti, l’accettazione della cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione, ai sensi del richiamato provvedimento del 30 giugno 2022.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo disponibile per ciascun cessionario, pena lo scarto del modello F24.
NOTA BENE: Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
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