L’Agenzia delle Entrate ha fissato la data entro la quale comunicare le cessioni dei crediti energia e gas del terzo e del quarto trimestre 2022 e ha approvato il nuovo modello per effettuare la cessione dei crediti energetici di dicembre 2022.
Il tutto grazie al provvedimento n. 24252/2023, firmato dal direttore Ruffini in data 26 gennaio.
In particolare, è stato fissato al 20 settembre 2023 il termine entro il quale comunicare all’Agenzia delle Entrale la cessione dei crediti d’imposta previsti in favore delle imprese, per le spese sostenute in relazione all’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel mese di dicembre 2022, in attuazione delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge del DL “Aiuti-quater”.
NOTA BENE: La cessione può essere comunicata dalla data di pubblicazione del provvedimento agenziale ossia dal 26 gennaio 2023.
Il Dl “Aiuti quater” (DL n. 176/2022, all’articolo 1, commi 1 e 2), ha riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d’imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas.
Nello specifico, si tratta di crediti a favore delle imprese:
ATTENZIONE: I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, al rispetto di alcune condizioni.
In particolare, la data di fine settembre per la compensazione in F24 è riferita ai crediti d’imposta ancora utilizzabili, ossia i crediti del terzo trimestre, del bimestre ottobre e novembre e, infine, di dicembre del 2022.
NOTA BENE: In vista di questa scadenza, con il provvedimento del 26 gennaio il Direttore delle Entrate ha, quindi, disposto che la cessione va comunicata all’Amministrazione finanziaria entro il 20 settembre 2023.
In pratica si lasciano 10 giorni di tempo ai cessionari per utilizzare l’importo acquistato.
Con la risoluzione n. 2 del 30 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati per procedere all'utilizzo in compensazione di detti bonus da parte dei cessionari, previa comunicazione dell'avvenuta cessione all'Agenzia.
NOTA BENE: Le imprese cessionarie dei crediti energetici di dicembre 2022 possono avviare la compensazione già dal prossimo versamento in scadenza giovedì 16 febbraio.
Si tratta dei seguenti 4 codici tributo:
Nel modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, i nuovi codici trovano collocazione nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi in cui, invece, sia necessario restituire l’agevolazione, devono essere riportati nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” è quello a cui si riferisce il credito e va indicato nel formato “AAAA”.
ATTENZIONE: Prima di compensare, i cessionari devono accettare la cessione e l’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite la piattaforma cessione crediti dell’Agenzia.
Il provvedimento 24252/2023, inoltre, recepisce le nuove scadenze fissate dal legislatore per l’utilizzo in compensazione e la cessione dei crediti d’imposta man mano concessi.
In particolare, la cessione va comunicata all’Agenzia delle entrate entro il:
Riguardo le norme per la cessione dei tax credit, si specifica che restano valide quelle già fissate dal direttore Ruffini per i tax credit del primo e secondo trimestre e regolate con il provvedimento n. prot. n. 253445 del 30 giugno 2022.
Invece, per consentire l’acquisizione delle comunicazioni delle cessioni degli ulteriori crediti d’imposta, con il provvedimento di ieri sono approvate anche le nuove versioni:
Infine, ricorda l’Agenzia che i crediti riconosciuti per il primo e secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti non sono più cedibili, in base a quanto previsto dalle disposizioni di riferimento.
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