Con una risposta ad una FAQ di qualche giorno fa, l’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi riguardanti i dichiarativi 2023 (modelli REDDITI SC, SP, PF 2023).
Le Entrate, aggiornando la sezione “Risposte alle domande più frequenti”, hanno aggiunto una nuova risposta relativa ai tax credit energia, che riguarda la corretta compilazione dei modelli REDDITI per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. “non solari”).
Nella domanda si fa presente che una società di capitali con periodo d’imposta 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, tenuta ad utilizzare per tale periodo il modello Redditi SC 2022, ha maturato il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell’anno 2022 (codice credito O2).
Si chiede, data l’impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi SC 2022, se e come tale credito debba essere esposto in detta dichiarazione, o se lo stesso vada, invece, riportato nel modello Redditi SC 2023.
Con riferimento al caso prospettato, l’Agenzia nella sua riposta ricorda che nelle istruzioni generali dei modelli REDDITI 2022 delle società e degli enti è precisato, quale indicazione di carattere generale, che “…qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate”.
NOTA BENE: Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato individuato con il codice credito O2.
Nel caso in cui, il credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta che termina il 30 giugno 2022, l’importo residuo andrà riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 così compilato:
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