Tax credit cinema. Cessione a soggetti specifici

Pubblicato il 22 febbraio 2019

E’ possibile trasferire il tax credit digitalizzazione per impianti delle sale cinematografiche attraverso la cessione di ramo d’azienda e successiva cessione della partecipazione ad altra società dello stesso settore.

La conclusione è contenuta nella risposta n. 66 del 21 febbraio 2019, fornita dall’agenzia delle Entrate a seguito di interpello presentato da una società operante nel settore cinematografico che ha beneficiato del tax credit digitale per interventi su una multisala X.

L’istante fa presente che ha, poi, conferito il ramo di azienda relativo all’attività di esercizio cinematografico in una società di nuova costituzione, posseduta al 100%, rimanendo comunque proprietaria del compendio immobiliare relativo alla multisala X, concesso in locazione alla conferitaria. In seguito, le quote della conferitaria sono state cedute ad un’altra società operante nello stesso settore, con la quale non sussiste alcun rapporto di natura partecipativa o contrattuale.

Tax credit digitalizzazione cedibile a determinati soggetti

In primo luogo, l’Agenzia ricorda che con legge 220/2016 è stata rivista la disciplina del credito d’imposta per la digitalizzazione degli impianti cinematografici, prevedendo un  bonus in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

Circa la cedibilità del credito d’imposta, la legge in parola stabilisce che il tax credit sia trasferibile, previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, compreso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. Quindi, la norma ammette la cedibilità del credito ma solo a determinati soggetti.

Con riferimento al caso prospettato, l’Agenzia afferma che il trasferimento del tax credit unitamente al ramo d’azienda che lo ha generato non si pone in contrasto né con la lettera né con la ratio della disciplina di riferimento, a patto che il cessionario rispetti le condizioni previste per la fruizione dell’agevolazione nello svolgimento dell’attività d’impresa, a pena di decadenza dal beneficio fiscale.

E’, però, necessario che siano poste in essere le seguenti procedure da parte del cedente:

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