Tax credit casse professionali e fondi pensione

Pubblicato il 28 aprile 2016

Con la circolare n. 14 del 27 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per la richiesta del credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Così a pochissimi giorni dalla data del 30 aprile, fissata come termine ultimo per il primo invio del modello per la richiesta di attribuzione del suddetto credito di imposta, l'Agenzia fornisce ai soggetti interessati i chiarimenti necessari per il tax credit finalizzato a sterilizzare gli incrementi di tassazione previsti in capo a casse previdenziali e fondi pensione e, allo stesso tempo, ad incentivare l’investimento in alcune attività a carattere finanziario a medio o lungo termine (ospedali, cinema, reti metropolitane, energie rinnovabili e ammodernamento di scuole e carceri).

Credito d'imposta

La misura agevolativa è stata introdotta dal legislatore per compensare l'aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le casse e dall'11,5% al 20% per i fondi pensione) e, a tale scopo, sono stati stanziati 80 milioni di euro annui dal 2016 proprio per cercare di favorire gli investimenti a medio o lungo termine nelle infrastrutture e nelle società non quotate.

Nello specifico, infatti, è stato riconosciuto:

- alle casse di previdenza un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% (art. 1, co. 91, L. 190/2014);

- ai fondi pensione, un credito d’imposta nella misura del 9% del risultato netto maturato, assoggettato “effettivamente” all’imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che l’ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine (art. 1, co. 92).

Condizione

Il riconoscimento del suddetto credito d'imposta è vincolato alla effettiva realizzazione di investimenti finanziari di carattere durevole e non speculativo.

Nel caso in cui le casse previdenziali e i fondi pensione realizzino contemporaneamente investimenti sia agevolati che non agevolati, il credito d'imposta compete proporzionalmente ai primi.

Investimenti

Gli investimenti agevolabili sono quelli che possono essere realizzati sia direttamente che indirettamente.

I primi sono quelli che vengono realizzati sottoscrivendo o acquisendo azioni o obbligazioni di società operanti nel settore delle infrastrutture. È sufficiente che l'investimento sia prevalentemente orientato nel settore infrastrutture, ma il credito d'imposta può essere riconosciuto anche quando l'investimento non è diretto in società che svolgono prevalentemente elaborazione e realizzazione di progetti in settori infrastrutturali.

Relativamente agli investimenti in start-up, la prevalenza può essere verificata solo a posteriori rispetto al momento di effettuazione dell’investimento.

Gli investimenti indiretti sono quelli realizzati sottoscrivendo o acquisendo quote di Oicr che investono nel settore infrastrutture o in società non quotate.

Criteri e modalità

Secondo la circolare 14/E/2016, casse previdenziali e fondi complementari per usufruire del credito di imposta possono investire anche solamente in uno dei settori o delle attività puntualmente individuati dal DM del 19 giugno 2015.

Per non essere investimento speculativo, il capitale deve rimanere investito per un periodo minimo di cinque anni.

Gli investimenti nelle attività finanziarie da considerare agevolabili sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2015.

Si devono considerare solo i nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta e per gli anni successivi al 2015, per il calcolo del credito, si considera solo l’incremento degli investimenti rispetto al periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta va richiesto a decorrere dall’anno 2016, attraverso la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, dell’apposito modello, direttamente oppure tramite i soggetti incaricati, attraverso i canali Entratel o Fisconline.

La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “Creditoprevidenza”, reperibile gratuitamente sul sito web dell’Agenzia.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy