L’Agenzia delle Entrate, con due FAQ pubblicate lo scorso 5 giugno, chiarisce alcuni aspetti del credito d’imposta beni strumentali 4.0 utili ai fini della compilazione del Modello Redditi 2023 da parte delle imprese che ne beneficiano.
Nel mezzo della stagione dichiarativa 2023, che fa riferimento ai dati del periodo d’imposta 2022, l’Amministrazione finanziaria sollecitata da alcune domande ricorrenti circa la compilazione dei modelli, fornisce alcune precisazioni sui comportamenti corretti da tenere.
Nello specifico, si chiarisce in merito al Bonus beni strumentali 4.0:
Un’impresa, nel corso dell’anno 2022, ha completato l’acquisto di un bene strumentale nuovo Transizione 4.0 (di cui alla Legge n. 232/2016) per il quale era stata effettuata la relativa “prenotazione” (ordine vincolante e versamento dell’acconto del 20%) nell’anno precedente. L’impresa ha indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonne 2 e 3, del modello Redditi 2022 e riportato l’ammontare dell’investimento effettuato nel rigo RU140 del medesimo modello.
La stessa chiede alle Entrate se i dati relativi al tax credit debbano nuovamente essere esposti nel rigo RU130 del modello Redditi 2023.
Nella prima delle due FAQ del 5 giugno, l’Agenzia delle Entrate specifica che nella dichiarazione dei redditi, i dati relativi al credito d’imposta beni strumentali 4.0 vanno indicati una sola volta.
Si richiamano le istruzioni al modello Redditi 2022, che indicano in che modo i dati andavano inseriti, tenendo conto:
Si legge nella risposta che il credito d’imposta maturato per l’acquisto di un bene strumentale nuovo 4.0, iniziato nel 2021 con la “prenotazione” e il versamento di un acconto del 20%, e terminato nel 2022, andava indicato in Redditi 2022 nella colonna 2 del rigo RU5 e, poi, riportato anche nella colonna 3 dello stesso rigo.
Nel rigo RU140 andavano indicati gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento del modello (2021) ed entro il 31 dicembre 2022.
Alla domanda se tali dati dovevano essere riportati anche nel modello dichiarativo di quest’anno, l’Agenzia risponde in modo negativo.
NOTA BENE: E’, pertanto, specificato che nel modello Redditi 2023, nel rigo RU130 vanno indicati gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (cioè anno 2022) diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello Redditi 2022. Il corrispondente credito d’imposta va indicato nella colonna 1 del rigo RU5 e poi riportato anche nella colonna 3 del medesimo rigo.
Con la seconda FAQ del 5 giugno, un’impresa che ha effettuato nel periodo d’imposta 2020 uno o più investimenti in beni Transizione 4.0 (di cui all’Allegato A o B della legge n. 232 del 2016), procedendo alla loro interconnessione al sistema aziendale nel 2022, chiede se il credito d’imposta maturato a seguito di tali investimenti vada riportato nel Modello Redditi 2021, anche con presentazione di dichiarazione integrativa, oppure nel Modello Redditi 2023.
L’Agenzia precisa che il credito maturato e l’ammontare degli investimenti realizzati nel 2020 per l’acquisto di beni strumentali 4.0, a prescindere dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione, dovevano essere riportati, eventualmente anche tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa, nel modello Redditi 2021.
NOTA BENE: Tale modalità di compilazione è desumibile direttamente dalle istruzioni del modello Redditi 2021 e prescinde dal fatto che il credito maturato non fosse ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.
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