Per fruire del credito d’imposta riconosciuto alle società di capitali che apportano nuovo capitale, la risoluzione n. 46 del 12 luglio 2021 ha fissato il necessario codice tributo da esporre nell’F24.
L’articolo 26 del Decreto Rilancio riconosce, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (19 maggio 2020). La percentuale passa dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
La norma stabilisce che il credito sia utilizzabile solo in compensazione (con modello F24), a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.
Le regole per l’invio delle istanze – possibile fino al 2 novembre 2021 - sono state rese con provvedimento agenziale prot. 67800 dell’11 marzo 2021; il 25 maggio scorso è stato reso disponibile il software ‘CreditoRafforzamentoPatrimoniale’ per la compilazione del modello, versione 2.0.0.
Fissato, con risoluzione n. 46/2021, il seguente codice tributo per l’utilizzo in compensazione:
L’importo del credito spettante può essere consultato nel Cassetto fiscale del sito dell’Agenzia delle Entrate, cliccando su “Crediti IVA/Agevolazioni utilizzabili”.
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