Lo scorso 14 febbraio si è tenuto un Tavolo Tecnico tra i rappresentanti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed i rappresentanti della Direzione centrale dell'Inps.
L’esito dell’incontro è stato riportato dal CNO in un Report, datato 5 marzo 2018, che si chiede venga trasmesso dai Consigli Provinciali anche ai propri iscritti.
Nel documento vengono trattati argomenti diversi che spaziano dall’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2018 alla norma sul rilascio del certificato di agibilità per le imprese dello spettacolo, per cui al momento è stato aperto un tavolo di confronto fra Inps e Ministeri del Lavoro e dello Sport, dalle assunzioni con apprendistato di soggetti in disoccupazione e mobilità all'inquadramento previdenziale delle scuole edili dal settore terziario alle attività ausiliarie dell’edilizia, fino al versamento a previdenza complementare del Tfr maturato dopo il 2007.
Circa il cosiddetto Trattamento di fine rapporto pregresso, nel documento, i Consulenti del lavoro riportano la risposta dell’Inps ad un quesito sollevato dalla Covip, che sosteneva che nulla osta a che il lavoratore scelga di versare alla previdenza complementare tutto il Tfr maturato dopo il 2007, previo accordo con l'azienda.
La stessa Covip, però, aveva espresso una riserva per il caso in cui il citato Tfr non fosse nella disponibilità del datore di lavoro, ma fosse stato versato al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps in caso di azienda con più di 50 dipendenti.
Nel rispondere al quesito, l’Ente di previdenza nazionale esprime parere negativo alla affermazione della Covip “nella considerazione che la legge che ha istituito il Fondo di tesoreria (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 755 e seguenti), non prevede altra motivazione allo smobilizzo del TFR, rispetto alla liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro o all'anticipazione dello stesso nei casi previsti dall'art. 2120 c.c.”.
Nel Report del CNO anche il chiarimento, giunto in sede di tavolo tecnico, sulla questione dell’assunzione con apprendistato di soggetti in disoccupazione o mobilità.
Riportano i Consulenti del lavoro che, al riguardo, è stato ribadito che l'assunzione produrrà gli effetti previsti, indipendentemente dalla materiale percezione dell'indennità NASPI da parte del lavoratore. Pertanto, all'atto dell'instaurazione del rapporto è sufficiente che il lavoratore sia titolare del diritto a percepire l'indennità, per far scattare le condizioni per l'assunzione in apprendistato professionalizzante di soggetti over 29 anni. Si è convenuto sull’opportunità che, prima dell'assunzione, si sia comunque dato corso alla presentazione dell'istanza di NASPI da parte del presunto percettore.
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